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teoria e ricerca

L’illegalità diffusa in Italia: un’interpretazione sociologica

Alberto Baldissera
p. 65-83

Note della redazione

Testo rivisto di una relazione presentata al Convegno torinese del 13 dicembre 2005 su «Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche». Gli atti relativi saranno pubblicati in A. Poggi e O. Roselli (a cura di), Trasformazioni sociali e trasformazioni giuridiche, Napoli, ESI, 2006.

Testo integrale

Ringrazio mia figlia Chiara per la consulenza bibliografica.

1. Diritto, sociologia, sociologia del diritto

1Scopo di questo articolo è ribadire l’opportunità che diritto e sociologia del diritto riconquistino un posto rilevante nella formazione dei sociologi e nelle teorie sociologiche. Un argomento simile è stato presentato recentemente da un sociologo tedesco, Wolfgang Schluchter (2002), assai noto anche in Italia per le sue esegesi del pensiero di Max Weber. I suoi argomenti in breve sono questi:

  1. a differenza dagli autori classici della sociologia (in primis Durkheim e Weber), la sociologia del diritto non svolge un ruolo centrale nel pensiero sociologico contemporaneo, ma solo marginale. Per questi due classici della sociologia, il diritto e la sua evoluzione storica – dal diritto amministrativo e penale sino ai diritti civili e sociali – erano infatti componenti essenziali della struttura e della dinamica delle società avanzate.

  2. Anche gli autori che hanno cercato di integrare il diritto nella loro metateoria, come Habermas o Luhmann, non offrono in realtà indicazioni innovative in merito.

2Schluchter ha ragione: invece di sociologia del diritto, i sociologi preferiscono parlare oggi di sociologia della devianza. Argomento certo importante, ma che trascura il rilievo delle norme, e delle norme giuridiche, nella vita sociale. Per usare una terminologia durkheimiana, se è arbitrario trascurare la dimensione patologica (e/o effervescente) della vita sociale, altrettanto arbitrario è trascurare l’aspetto normale (o regolare) della stessa. Forse questa trascuratezza dipende dal fatto che le nuove generazioni di sociologi non sembrano più ricevere una formazione giuridica adeguata nei loro curricula universitari. Ciò avviene in Italia come altrove e avviene a differenza dalle generazioni precedenti. Si veda ad esempio il Dizionario di sociologia di Luciano Gallino (1978), una delle cui voci principali è appunto «sociologia del diritto». Questo tema meriterebbe un convegno ad hoc, che mi auguro che prima o poi qualcuno si prenda la briga di organizzare.

3La conseguenza di questa situazione è che argomenti assai rilevanti per la riflessione sociologica sono per così dire messi in sordina o ignorati dalla sociologia generale. Il problema centrale della sociologia, quello dell’ordine e della solidarietà sociale, è così lasciato irrisolto nelle retrovie. Per ordine sociale intendo la conformità con le regole istituzionali, senza che ciò comporti un impegno morale, ovvero un certo grado di consenso, solidarietà o cooperazione. Ci sono infatti società ordinate, in cui il consenso su credenze e valori ultimi (ciò che Durkheim chiamava «coscienza collettiva») non è generalizzato.

4Termini come ordine, consenso sui valori o sulle regole, solidarietà, cooperazione (Elster, 1989; Giddens, 1990) sono tra loro connessi e sono – o dovrebbero essere – al centro dell’attenzione della sociologia del diritto e della sociologia tout court. Così come lo sono stati nella sociologia classica. In questa espressione non includerei solo i nomi di Emile Durkheim e Max Weber, ma anche quelli di Talcott Parsons, Robert King Merton, David Lockwood, James Coleman e Raymond Boudon. Sono questi gli autori cui mi riferirò in questo lavoro.

2. L’illegalità diffusa in Italia: un campionario recente

5Queste idee mi frullavano per la mente nei giorni in cui redigevo questo articolo. Nei mesi a cavallo tra il 2005 e il 2006 non ho potuto quindi fare a meno di leggere quotidiani e riviste con un’attenzione selettiva ai problemi considerati nel convegno di Torino: al diritto, alla domanda e all’offerta di norme giuridiche efficaci (Coleman, 2005), alla loro validità (giuridica ed empirica), alla loro legittimità, alle loro conseguenze attese ed inattese, allo stato dell’ordine sociale nel nostro paese.

6In questo sfogliar di giornali, assolutamente non sistematico, ho trovato un insieme di notizie che a un italiano possono sembrare familiari e banali, ma che meraviglierebbero con ogni probabilità un ignaro visitatore straniero del Bel Paese. Ne elenco solo alcune, quelle che più mi hanno impressionato.

  1. La prima notizia riguarda una polemica tra il sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, ed esponenti del Partito della Rifondazione Comunista (prc) bolognese e nazionale. Una serie di azioni decise nell’ottobre 2005 dal sindaco contro la costruzione di alcune baracche sul greto del fiume Reno e le attività di lavavetri abusivi scatena una dura reazione del prc, dei Cobas e di collettivi studenteschi, con scontri in piazza e insulti lanciati contro «il cileno Cofferati». Secondo un esponente dei Cobas Cofferati avrebbe «fomentato l’ossessione securitaria [sic] inventando a tavolino una serie di nemici della legalità» e avrebbe di conseguenza «aggredito settori deboli e indifesi della popolazione».
    In un documento il sindaco si trova costretto a dichiarare che «l’amministrazione e la comunità non possono accettare la violazione delle leggi come prassi politica. L’illegalità, qualunque sia la ragione che la determina, non può trovare giustificazioni».

  2. Nei primi giorni di dicembre i giornali hanno riportato una dichiarazione del Senatore della Repubblica Cesare Previti che parla di «un colpo di pistola» a proposito di una sentenza a suo carico da parte del Tribunale d’appello di Milano che ha confermato la condanna di primo grado. Reazione comprensibile, anche se poco elegante. Gli stessi giornali hanno riportato anche un commento in proposito del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale la condanna del senatore Previti conferma «la persecuzione politico-giudiziaria» nei confronti dello stesso e sancisce «la politicizzazione di certa magistratura, volta a condizionare la nostra vita politica».

  3. Nel frattempo, il Parlamento italiano approvava in via definitiva una legge (la 251/2005) «che alleggerisce le pene per i ricchi imputati di crimini da colletti bianchi», riducendo i termini di prescrizione per «reati come la corruzione, frode e falsa contabilità» (Anonimo, 2005). In particolare, in un paese in cui l’evasione fiscale ha dimensioni rilevanti, per reati frequenti come l’emissione di fatture false (per non parlare di corruzione, concussione, distruzione di documenti contabili), la prescrizione diventa breve e più facilmente raggiungibile.

  4. Meno di due mesi dopo, nel gennaio 2006, il Parlamento italiano approvava una legge sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado, detta «legge Pecorella» in onore del deputato di Forza Italia che l’aveva promossa. Secondo il settimanale inglese prima citato, la legge potrebbe avere l’effetto di favorire il proscioglimento definitivo degli onorevoli Berlusconi e Previti da processi giudiziari pendenti a loro carico (Anonimo, 2006).

    • 1 Per usare i termini usati da questo sindacato: ad applicare la legge «in modo negoziato».

    Ancora: una serie di scioperi sono stati indetti dalla Federazione italiana della stampa nei mesi di novembre e dicembre 2005. Questo sindacato dei giornalisti chiede preliminarmente agli editori di impegnarsi con un contratto a non applicare la legge sul mercato del lavoro1.

  5. A quanto riferiscono le cronache, il 14 dicembre 2005 una cinquantina di militanti no global occupa – per protesta contro la riforma Moratti della scuola – i locali del liceo classico Parini di Milano. Ne devastano i locali, ingaggiano risse, sequestrano un ragazzo minorenne per mezz’ora, ne feriscono altri, impediscono l’ingresso a 750 studenti. Oltre cinquanta docenti del liceo firmano una mozione che chiede provvedimenti disciplinari contro i vandali. Il preside del liceo così commenta:
    «Si sta esagerando; sono episodi non piacevoli ma rivestiti di una gravità non corretta. Come al solito, si sta cercando di dividere gli studenti buoni dai cattivi. La polizia? Sono contrario a un certo tipo di sgombero, a differenza da certi miei insegnanti forcaioli che già si sono fatti sentire l’anno scorso, all’epoca dell’allagamento» (Sacchi, 2005; i corsivi sono miei).
    Nell’ottobre 2004, per evitare un compito di greco, cinque studenti allagarono i locali del Parini provocando danni per 220.000 euro. Il nostro visitatore straniero scopre così che chi difende la legalità (non solo la disciplina) merita l’epiteto di «forcaiolo» da parte di chi ha la responsabilità di garantire l’ordine scolastico.

    • 2 Secondo le dichiarazioni del questore di Torino, riportate dal «Corriere della Sera» del 9 dicembre (...)
    • 3 «Venaus riconquistata da 30mila no TAV», suonava la locandina de «La Stampa» di Torino nelle edicol (...)

    Dulcis in fundo: nel dicembre 2005 i giornali italiani e stranieri riportano la notizia secondo cui migliaia di persone nella Val di Susa hanno «democraticamente» occupato autostrade, strade nazionali, stazioni ferroviarie; distrutto macchinari e automezzi, devastato attrezzature2; sfondato posti di blocco delle forze dell’ordine, ferito con pietre e spranghe di ferro non pochi agenti e carabinieri; invocato «Nassyria, Nassyria» e «resistenza, resistenza» di fronte alle stesse, come se si trattasse di truppe di occupazione straniere3.

  • 4 Queste frasi sono state riportate in rete nel sito di «Corriere della sera.it» dell’8 dicembre 2005 (...)

7A conclusione degli eventi dell’Otto dicembre 2005 – la giornata più, diciamo così, agitata – a Venaus ci fu una fiaccolata. Vi parteciparono cinquecento persone, che festeggiarono con vino e prodotti tipici. «Questa iniziativa – sostenne allora il sindaco Nilo Durbiano parlando del corteo serale – non era più in programma, ma la nostra gioia per gli avvenimenti odierni era tale che non potevamo fare a meno di festeggiare ancora»4. Questa dichiarazione è significativa. Insieme all’invocazione del nome della città irachena è l’aspetto che più mi ha impressionato, molto più dell’ostilità verso i sistemi tecnologici complessi, della sindrome Nimby o del luddismo così apprezzati da molti manifestanti. Questi sono infatti un fenomeno diffuso nel nostro paese, di cui abbiamo avuto numerose manifestazioni sin dagli anni Ottanta e di cui cominciamo già ad apprezzare alcune conseguenze: dalle dimensioni dell’importo della nostra bolletta petrolifera ai blackout estivi. Altre ve ne saranno con ogni probabilità in futuro.

8Ritengo tuttavia che sia più rilevante l’invocazione dell’evento avvenuto nella città irachena. Un indicatore di una frattura profonda nella società italiana, di una polarizzazione morale della società in due comunità opposte in modo irriconciliabile, ma internamente solidali. Di questo scisma latente nella società italiana abbiano avuto manifestazioni ripetute, negli ultimi decenni. A Torino, anzitutto: a partire dai fatti di Piazza Statuto nel 1964, alla rivolta di Corso Traiano nel 1969, al conflitto industriale degli anni Settanta negli stabilimenti Fiat, ai fenomeni di terrorismo, alla marcia dei 40.000 nel 1980.

3. L’illegalità diffusa in Italia: radici storiche recenti e lontane

9Interpretazione tendenziosa, unilaterale, pericolosa – obietterà senz’altro qualcuno. Cosa c’entrano le lotte operaie degli anni Settanta con il problema della legalità? C’entrano, se non siamo faziosi e non dimentichiamo in quanta violenza quei conflitti furono immersi. E non parlo solo del terrorismo, che caratterizzò a Torino solo il periodo finale di quel ciclo di conflitti (Amendola, 1979; Buran, 1982).

10Altri obietteranno che l’Italia è uno stato di diritto moderno, una repubblica basata su una costituzione democratica. Argomenti del genere potrebbero forse interessare chi si interessa agli aspetti formali, meno chi rivolge il suo sguardo anzitutto alla realtà effettuale.

  • 5 Un rapporto censis (2005) riporta alcune stime dettagliate sul fenomeno dell’evasione fiscale nell’ (...)

11A un osservatore anche superficiale del nostro paese non possono sfuggire fenomeni cronicamente presenti da decenni nel nostro paese. A partire dall’illegalità diffusa e capillare, che accompagna praticamente la vita quotidiana di chiunque: dal rifiuto di consegnare la ricevuta fiscale (oltre il 60% dei negozi romani praticano questo sport, secondo una recente indagine della Guardia di Finanza riportata dai quotidiani)5, all’infrazione sistematica del codice della strada, ai numerosi esempi della cosiddetta «microcriminalità» – divenuti ormai pressoché irrilevanti dal punto di vista penale. Per non parlare dei periodici blocchi di ferrovie e autostrade (per qualsiasi buona ragione abbia un gruppo più o meno ampio di persone di protestare), delle azioni vandaliche compiute da sedicenti “tifosi” in occasione di partite di calcio più o meno importanti, delle false pensioni di invalidità, degli abusi edilizi, del gioco proibito, dello spaccio di droga, sino alle maxi truffe dei colletti bianchi. I casi Cirio e Parmalat, sia detto per inciso, sono tra le maggiori bancarotte fraudolente ai danni dei risparmiatori verificatesi in Europa. Dei casi raggruppati sotto l’etichetta “Bancopoli” (le scalate ad Antonveneta, Bnl e Rcs) non conosciamo ancora, al momento, le precise dimensioni. Nel frattempo, porzioni rilevanti del territorio del nostro paese sono controllate talvolta dallo Stato, talvolta da organizzazioni criminali – come mafia, n’drangheta, camorra, sacra corona unita. Tangentopoli, poi, non è distante nel tempo: ancora se ne sentono gli echi nelle aule di giustizia. Indagini recenti mostrano anzi che la dimensione della corruzione è aumentata negli ultimi anni in Italia con conseguenze deleterie sullo sviluppo economico e sulla fede pubblica (Arnone e Iliopulos, 2005; Ichino, 2006).

  • 6 Trascuro ovviamente anche le radici storiche dell’illegalità diffusa in Italia, in parte connesse a (...)
  • 7 Minor interesse è invece dedicato dalle ricerche più recenti alle tossicodipendenze, un tema in aug (...)
  • 8 La marginalizzazione, ovvero la carenza di capitale sociale, è stata sovente evocata come causa pri (...)

12Tra i casi segnalati ho volutamente trascurato (salvo che nel caso del contrasto tra il sindaco di Bologna e un partito della sua coalizione) il problema dell’illegalità compiuta dagli immigrati provenienti da paesi a minor sviluppo economico e sociale6. A differenza dall’illegalità prodotta da cittadini italiani, quella addebitabile agli immigrati ha attratto attenzione e stimolato ricerche notevoli (Barbagli, 1998; cfr. anche Becucci, 1998 e Pittau, 1998). In altri paesi europei, negli Stati Uniti e in Cina le ricerche sociologiche sul comportamento illegale riguardano ormai quasi esclusivamente gli immigrati di prima o di seconda generazione (tra i lavori più recenti, cfr. Xin, 1995; Coutin, 2005 e 2005b; De Genova, 2004; Ramos-Zayas, 2004; Leerkes, 2004)7. La quantità dei comportamenti illegali esibiti da immigrati è rilevante e in crescita in quasi tutti i paesi europei. Si pensi ad esempio alle azioni collettive avvenute nelle banlieues delle maggiori città francesi negli ultimi mesi del 2005. Nel caso italiano, preferisco tuttavia tener distinta – almeno a livello analitico – l’illegalità compiuta da persone immigrate, che è stata chiamata di sopravvivenza o d’identità, da quella esibita da porzioni rilevanti della popolazione nativa8.

  • 9 Tra le eccezioni, va segnalata la sezione monografica su Italia illegale: l’illegalità diffusa, pub (...)

13Quest’ultima costituisce un fenomeno centrale della società italiana: di quella attuale e degli ultimi decenni, ma anche del passato. C’è da chiedersi come mai la sociologia italiana (non solo quella del diritto) li abbia studiati – con l’eccezione della mafia e della criminalità organizzata – così poco. O meglio: perché non li abbia studiati con ricerche di ampiezza paragonabile alla loro estensione e intensità9.

4. Scarti tra comportamenti effettivi e prescritti

14Gli scarti tra norme giuridiche e realtà colpiscono immediatamente anche gli osservatori più disattenti. Le osservazioni in merito sono sovente semplici descrizioni, accompagnate talvolta da valutazioni più o meno negative o da esempi di vario cinismo. Invece di fermarci a formulazioni del genere, possiamo cominciare a porci qualche interrogativo: come mai l’agire sociale di molti italiani è così scarsamente orientato da «una rappresentazione della sussistenza di un ordinamento legittimo» (Weber, 1961, I, 28)? Come mai infrazioni e violazioni delle leggi sembrano sovente provocare sanzioni poco frequenti o di ridotta intensità a chi le compie? Come mai sono assenti in molti cittadini italiani e in molti pubblici ufficiali quei valori che stimolano un funzionario pubblico svizzero, francese o belga – tanto per restare nell’Europa continentale – a rispondere «service» di fronte a chi lo ringrazia per aver fornito un’informazione o una prestazione prevista dal suo ruolo? Come mai chi compie delle infrazioni alla legalità sovente in Italia se ne vanta, invece di tentare di nasconderle?

  • 10 Per un esempio specifico di norme e valori contraddittori diffusi in una porzione consistente della (...)

15Il quadro non è certo così univoco: coesistono in Italia diverse concezioni, sovente contraddittorie, di ordinamento legittimo. La più comune è quella che osserva la pagliuzza nell’occhio altrui, senza notare la trave nel proprio. Il fenomeno è così diffuso in Italia, che è stato creato addirittura un termine per designarli: «doppiopesismo». Usiamo termini più precisi: l’agire individuale può essere orientato da ordinamenti o norme tra loro contraddittori; e lo stesso comportamento può essere giudicato con riferimento ad assetti normativi differenti a seconda che si tratti di valutare il comportamento proprio (o del proprio gruppo di appartenenza) o quello altrui (magari appartenente ad un gruppo in competizione con il primo)10.

16Quel che conta, in conclusione, è che

quando l’elusione o l’infrazione del senso (in media accettato) di un ordinamento sono divenute una regola, l’ordinamento giuridico vale soltanto in misura limitata oppure non vale più affatto. Esiste una zona grigia, o meglio più zone grigie, in cui l’ordinamento giuridico perde progressivamente validità, oppure in cui esistono ordinamenti giuridici tra di loro contraddittori (Weber, 1961, I, 30).

17Insomma: occorre sempre tener ben distinte validità giuridica e validità empirica di un ordinamento giuridico.

18Di fronte a queste osservazioni un sociologo di ispirazione durkheimiana ricorderebbe forse la famosa distinzione tra normale e patologico, introdotta dallo studioso francese. È la stessa esistenza di azioni prescritte e sanzionate che comporta l’esistenza di azioni proibite. Legalità e illegalità sono termini relativi, come «maschio» o «femmina»: l’uno non può esistere senza l’altro (si veda ad es. Resta, 1993). Anzi, secondo Durkheim,

il reato è…necessario; esso è legato alle condizioni fondamentali di ogni vita sociale, ma proprio per questo esso è utile; poiché le condizioni di cui esso è solidale sono esse stesse indispensabili all’evoluzione normale della morale e del diritto (Durkheim, 1895; la traduzione è mia).

19A questa idea, che gode ancora di un certo successo, si potrebbe obiettare che «la norma non va confusa con il normale, né il deviante o l’anormale con il patologico» (Boudon e Bourricaud, 1986, 418). L’errore di Durkheim consiste probabilmente nel fondare la legittimità delle norme giuridiche su una realtà per lui suprema e incontestabile: la Società, che per questo autore è in ultima analisi un’entità religiosa.

5. Hans Kelsen: l’universalità della norma giuridica

20L’argomentazione di Durkheim non regge quindi a un esame più attento. Per rendersene meglio conto è sufficiente prendere in mano La teoria generale del diritto e dello stato di Hans Kelsen. Kelsen distingue il dover essere (ought) della norma giuridica da un comando specifico:

Una «norma» è una regola che esprime il fatto che taluno deve agire in una determinata maniera, senza implicare che qualcuno «voglia» realmente che tale persona agisca in quella maniera (Kelsen, 1952, 35).

21Quel che caratterizza la norma giuridica kelseniana è la sua universalità, impersonale e anonima: non sub homine, sed sub lege. In quanto universale, la norma giuridica può risolvere casi individuali. Questo è il fondamento dell’obbligatorietà della norma: essa non procede né dall’interesse né dall’arbitrio di individui o gruppi. Il suo tratto caratteristico non è né la sua generalità, né una media statistica né il suo legame con la «coscienza collettiva». La norma in un paese democratico, sottolinea Kelsen, esprime la volontà di chi obbliga, ovvero dei titolari della sovranità popolare.

22La sociologia durkheimiana, insomma, ci aiuta poco o nulla a individuare la specificità della norma giuridica. Neppure molto ci aiuta tuttavia il raffinato formalismo kelseniano a spiegare l’illegalità diffusa oggi in Italia, anche se nel suo volume ci sono molti e interessanti riferimenti alla sociologia del diritto.

6. Pluralità di ordinamenti giuridici e il diritto particolare arbitrario: la genesi di regimi di privilegio

23Qualche passo in avanti può invece farci fare la congettura cui mi sono riferito in precedenza: ovvero che per molti nostri cittadini esistano nel nostro paese differenti ordinamenti cui poter fare all’occorrenza riferimento.

24Andiamo con ordine. Molti italiani – commenterebbe il nostro ipotetico visitatore straniero – sembrano ritenere che le norme giuridiche valgano solo se sono applicate agli altri, mentre i diritti civili possono essere negati a discrezione ad alcuni, senza che ciò comporti neppure una sanzione morale. Esistono insomma almeno due sistemi giuridici: il nostro e il vostro. Il nostro prevale ovviamente sul vostro.

  • 11 Riprendo di seguito alcuni argomenti sviluppati in un lavoro del 1996, indicato in bibliografia.

25Questa, continuerebbe il nostro visitatore, sembra una situazione normativa analoga a quella riscontrabile nell’Ancien Regime, quella che la dottrina giuridica tedesca di inizio Novecento chiamava «diritto particolare arbitrario»11.

26Con questa espressione si intendeva «un ordinamento statuito all’interno di una comunità di consenso», fondata sulla comunanza di nascita, di appartenenza politica, etnica, religiosa o di ceto o anche «su un’unione associativa» (Weber, 1961, II, 72). Il diritto si diceva arbitrario, perché era basato sulla libera volontà di un gruppo specifico ed aveva la precedenza sul diritto comune di una nazione. Esso era, secondo Max Weber, «un principio di portata quasi universale» tanto che ancora all’inizio del Novecento esso valeva «in quasi tutte le aree giuridiche extra-occidentali, e in parte anche in Europa, ad esempio ancora tra i contadini russi» (ibidem). Un ordinamento giuridico particolare è in grado di dar vita a una cerchia di privilegiati, ovvero a un gruppo di persone portatrici di diritti speciali e distintivi. Una situazione del genere induce questi individui a considerare:

l’applicazione delle norme di diritto speciale come un diritto soggettivo personale degli interessati. Il principio di norme fornite di validità generale non è sconosciuto, ma rimane inevitabilmente allo stato embrionale: tutto il diritto appare come «privilegio» di singole persone o cose, di complessi individuali di persone o cose. Il concetto giuridico dell’istituzione statale in quanto tale si [pone] in fondamentale antitesi con questa concezione (Weber, 1961, II, 76).

  • 12 Quello del sistema previdenziale è solo un esempio, scelto per le dimensioni del deficit e del debi (...)

27Queste indicazioni mi sembrano utili per indirizzare indagini empiriche su singoli corpi di leggi varato dal nostro parlamento, almeno negli ultimi decenni. Consideriamo ad esempio12 i testi e i processi di formazione della legislazione pensionistica in Italia, nonché il loro rapporto con partiti politici e coalizioni distributive extraparlamentari (Regonini, 1985; Maestri, 1994; Baldissera, 1996). Le principali conclusioni cui è giunta la ricerca su questi argomenti possono essere sintetizzate come segue:

  1. un diritto soggettivo speciale fornito da un ordinamento» particolare arbitrario» d’antan è certo formalmente differente da un diritto particolare statuito, mediante il ricorso a una legge, da un organo costituzionale sovrano come il parlamento italiano odierno. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la differenza tra i due insiemi di norme – quelle speciali di una volta e quelle particolaristiche del sistema pensionistico italiano – non è enorme.

  2. La sovrapposizione della volontà dei gruppi occupazionali interessati e delle loro rappresentanze a quella del parlamento è stata più volte notata da molti osservatori, sia nel passato sia a proposito della riforma Dini (1995). Dal 1968 al 1975 il parlamento approvò un insieme di norme (il cosiddetto «patto previdenziale») che innovò profondamente il sistema pensionistico italiano. Per tutto quel periodo,
    «il consenso delle organizzazioni sindacali fu condizione necessaria e sufficiente per la ratifica legislativa, che puntualmente seguiva di pochi mesi la conclusione degli accordi e che li ricalcava fedelmente, al punto da far sorgere dubbi sul ruolo del parlamento (Regonini, 1985, 314)».
    Considerazioni analoghe sono state avanzate a proposito della riforma Dini (Salvati, 1995; Peracchi e Rossi, 1995; Cazzola, 1995).

  3. Dal punto di vista delle rappresentanze delle diverse comunità occupazionali o gruppi sociali, quel che conta è la possibilità di garantire la differenziazione di trattamento dei propri rappresentati o l’estensione agli stessi di normative più vantaggiose. Questa azione di lobbying sulle attività delle assemblee parlamentari comporta in genere costi nettamente inferiori ai benefici ottenuti.

  4. Dal punto di vista di un singolo individuo, il trattamento speciale garantito dalla legge a lui e ai membri della sua categoria è facilmente calcolabile e monetizzabile. Il singolo individuo può conoscere con precisione l’entità dei contributi previdenziali da versare, l’importo della sua rendita pensionistica, il sistema di calcolo della stessa, l’età pensionabile, ecc., nonché le differenze positive o negative che distinguono questi trattamenti da quelli attribuiti ad altre categorie. Egli sarà così portato a considerare i suoi diritti particolari come diritti soggettivi stabiliti da norme oggettive (le leggi), al di là di qualsiasi istanza di tipo universalistico.

  • 13 È difficile trovare una definizione del termine privilegio in qualche dizionario contemporaneo di s (...)

28Non sembra allora arbitrario utilizzare, anche in relazione a questi diritti, il concetto di «privilegio». Così come fa abitualmente il linguaggio giornalistico e quotidiano, ma non quello della sociologia13.

29L’Italia è allora un paese dominato da un regime di privilegi? Non esageriamo. Ma certo le azioni delle lobbies, delle corporazioni o meglio delle coalizioni distributive – per usare un’espressione di Mancur Olson (1965, 1982) – sono riuscite più volte a piegare la legislazione a loro vantaggio, con costi enormi addossati sul resto della cittadinanza. Per «coalizione distributiva» intendo un gruppo sociale organizzato, il cui scopo è di ottenere per i suoi membri una quota di risorse maggiore di quella che esso in realtà produce, ovvero di «ottenere beni senza produrli» (Olson, 1982, trad. it., 7). La quasi totalità del debito pubblico italiano (oltre il 100% del pil) deriva da spese autorizzate dalla legislazione pensionistica e dalla necessità di pareggiare i deficit delle aziende in mano pubblica – dalle Ferrovie dello Stato, alle Poste e Telecomunicazioni, alle aziende locali di trasporto pubblico. Le conseguenze economiche di queste pratiche sono ampiamente documentate (si veda ad es. Castellino, 1994; Baldissera, 1996; Giavazzi, 2005).

30Arrivo così a una prima conclusione. Se le leggi in Italia hanno sovente perduto il requisito formale kelseniano (ovvero la loro universalità), se la legislazione italiana è costituita più da «un diritto interstiziale, farraginoso… poco visibile» (Sgroi, 1993, 36); se essa è caratterizzata da veri e propri «statuti di gruppo» (Irti, 1986), più che da norme universalistiche, molti fenomeni descritti in precedenza diventano comprensibili. Ciò spiega sia la diffusa indifferenza di molti cittadini nei confronti delle norme giuridiche formali, sia la loro violazione sistematica, sia la diffusione della credenza dell’esistenza di più ordinamenti giuridici – cui fare di volta in volta riferimento.

7. L’educazione alla legalità. Piaget e la reciprocità

31Sviluppo brevemente ancora un paio di osservazioni che indicano alcune direzioni di ricerca e di approfondimento.

32Il primo problema riguarda la socializzazione infantile e l’educazione alla legalità. In un suo libro famoso Jean Piaget ci ha fornito un resoconto magistrale del modo in cui i bambini pervengono alla consapevolezza dell’esistenza, dell’utilità e dell’obbligatorietà di quelle regole che questo autore chiama «razionali», ovvero costruite mediante la cooperazione e il consenso dei pari:

Nel momento in cui i bambini cominciano a sottomettersi veramente alle regole e a praticarle secondo una reale cooperazione, essi si fanno una nuova concezione della regola: si possono cambiare le regole a condizione di mettersi d’accordo, poiché la verità della regola non è nella tradizione, ma nell’accordo mutuo e nella reciprocità (Piaget, 1972, 73 – ho cambiato leggermente la traduzione italiana).

33Alla fine del processo di socializzazione, dopo ripetute interazioni con i loro pari, i bambini imparano a trattarsi come partner associati nella realizzazione di un compito. Alla base di questo processo vi è la cooperazione, il rispetto reciproco e la norma della reciprocità (Gouldner, 1960). La cooperazione non impone delle regole belle e fatte, come fa la costrizione degli adulti, cioè il tratto caratteristico dell’esperienza del bambino nei primi anni della sua vita. Essa propone invece:

un metodo di controllo reciproco e di verifica nel campo intellettuale, di discussione e di giustificazione in campo morale. Non ha molta importanza che questo metodo si applichi subito all’insieme delle regole vigenti nell’ambiente o a un aspetto soltanto della condotta: una volta costituito, si applica di diritto a tutto (Piaget, 1972, 75).

34D’altro canto, reciprocità non significa uguaglianza di risultati. Significa invece accettazione di una «regola di ripartizione, che deve essere compatibile con una concezione più o meno esplicita di solidarietà» (Boudon e Bourricaud, 1986, 423).

35Andrebbe allora studiato come e quando, nel loro processo di socializzazione, molti giovani italiani (specie, ma non solo, nel Mezzogiorno) apprendono che norma della reciprocità, rispetto reciproco e cooperazione sono pura teoria, parole al vento, e che altre sono le tecniche che permettono di garantirsi ripartizioni più vantaggiose delle risorse sociali o anche solo di «arrangiarsi». A quanto mi risulta, una ricerca del genere non è stata ancora compiuta, anche se sulla furbizia o sull’arte di arrangiarsi italica esiste una montagna di scritti vari.

8. Entra, in conclusione, l’anomia

36Un secondo problema che mi limito a indicare riguarda il concetto durkheimiano di anomia. Per una buona ragione non ho usato questo termine sino a ora, anche se ho considerato gli stessi fenomeni da esso riferiti. Anomia è infatti un concetto di straordinaria versatilità ed utilità analitica (se ne veda ad esempio la riformulazione che ne fece Merton, 1966), ma che occorre usare con attenzione e con qualche precauzione. Anzitutto perché il termine designa più un insieme di concetti, sovente confusi tra loro, che un concetto dai contorni definiti (Besnard, 1998). La sua estensione varia secondo gli autori considerati, tanto che nelle stesse opere di Durkheim se ne possono ritrovare più significati.

37Quel che mi sembra più utile in questo caso è il concetto di anomia usato da Durkheim nelle pagine de Le Suicide. Mi sembra ancora più utile se lo trasformiamo in un tipo ideale weberiano. Il tipo ideale è una categoria concettuale autonoma rispetto agli altri concetti classificatori. È un concetto, non un asserto e neppure una teoria. Si tratta piuttosto di uno standard. Esso consente di individuare gli scostamenti riscontrabili tra le proprietà che esso descrive e quelle dei corrispondenti referenti empirici, nonché di stimarne l’entità.

  • 14 Uso di seguito la rielaborazione della teoria durkheimiana dei processi di integrazione (e disinteg (...)

38Più che di anomia, nel secondo libro di Le Suicide Durkheim parla di «classificazione sociale» e di «declassificazione anomica»14. Per «classificazione sociale» o «gerarchia sociale» Durkheim intende ciò che i sociologi contemporanei chiamano «sistema di status»: un insieme di valori e credenze, più o meno comuni, che regolano e legittimano la distribuzione delle risorse sociali più rilevanti: il potere, il reddito e il prestigio. Questo sistema normativo costituisce il principale determinante di aspettative e interessi di individui e gruppi sociali. È certo più complesso della regola di ripartizione cui mi sono riferito in precedenza, ma è sostanzialmente della stessa natura. Esso costituisce un ingrediente insostituibile del sistema di stratificazione sociale, insieme alle classi, ai ceti, ai partiti e alle coalizioni distributive. Gli attori sociali hanno infatti bisogno di riferirsi e usare (eventualmente di cambiare) norme, criteri di giudizio e di valutazione per decidere, giustificare o criticare la distribuzione ineguale delle risorse (in primo luogo del potere) che costituisce ogni sistema di stratificazione sociale.

  • 15 La soluzione che Thomas Hobbes diede ne Il Leviatano (1651) al problema dell’ordine sociale è stata (...)
  • 16 Il romanzo di Balestrini (1971) è un’efficace descrizione letteraria del fenomeno.

39Per «declassificazione anomica» Durkheim intende uno stato di disordine sociale, che accompagna la frantumazione dei criteri di legittimazione della gerarchia sociale e quindi la rottura della disciplina morale. Essa può essere più o meno associata a una deregolamentazione individuale. I desideri degli individui diventano anomici, quando non sono più contenuti da una disciplina morale stabile e condivisa. Si tratta quindi di uno stato che si avvicina a uno scenario hobbesiano di guerra amorale di tutti contro tutti15: uno stato di conflitto sociale non strutturato, accompagnato dall’assenza o dalla carenza di regolazioni morali efficaci, a livello sociale e individuale16.

40I fattori causali della declassificazione sociale sono succintamente indicati da Durkheim nella distribuzione del potere e della ricchezza. Per usare le parole di Durkheim, nella «distribuzione degli uomini e delle cose». Alla base del declino della regolazione morale e del disordine individuale e sociale (o almeno di sue specifiche dimensioni), Durkheim pone quindi, senza esaminarli, squilibri e disfunzioni percepiti nel sistema di stratificazione caratteristico di una certa società.

  • 17 Lockwood (1992, 123-129) ha proposto un modello analitico del ciclo classificazione – declassificaz (...)

41L’esito finale di un processo di declassificazione anomica è uno stato di riclassificazione sociale, ovvero di uno stato della società in cui le aspirazioni individuali e dei gruppi sono stabilmente regolati da un nuovo sistema di norme che legittimano le disuguaglianze economiche e sociali. La teoria di Durkheim non prevede, né potrebbe farlo, la durata dell’interregno nel corso del quale la società si dovrebbe ricostituire intorno a un nuovo sistema di valori e credenze17. È la fine di questo periodo di interregno, iniziato nel 1968-69 e ancora non concluso, che attendiamo da decenni con giustificato interesse nel nostro paese.

  • 18 Un esempio recente di questa concezione della giustizia distributiva e delle pratiche divisate per (...)

42Le due formule di giustizia distributiva sinora proposte in modo esplicito nel nostro paese (egualitarismo e meritocrazia; la prima con maggior energia e successo) hanno avuto applicazioni in alcuni settori della vita sociale, ma non hanno ottenuto un consenso diffuso. Hanno al contrario stimolato energiche reazioni collettive, più o meno vigorose, come ad esempio la marcia dei 40.000 a Torino nel 1980 o la protesta contro il progetto di riforma del sistema pensionistico nel 1994. In larga parte, quindi, queste due formule sono state soppiantate da pratiche che premiano la forza contrattuale di alcune occupazioni e professioni, la capacità di mobilitazione nei conflitti distributivi, la probabilità di causare danni agli altri mediante la sospensione del lavoro o l’omissione di specifiche attività e, infine, la capacità di condizionare il processo legislativo e di volger a vantaggio dei propri rappresentati la forza delle norme giuridiche18. Questa concezione della giustizia distributiva è stata largamente praticata e realizzata, sovente in modo poco trasparente o volutamente opaco, negli ultimi decenni in Italia (Baldissera, 1988, 1992). La sua debolezza consiste sia nelle divergenze, nelle tensioni e nei conflitti che essa genera tra membri di differenti categorie ed occupazioni, sia nello scarso consenso di volta in volta incontrato dai suoi principi, dalle azioni usate per realizzarla e dai suoi esiti. Pratiche opache di redistribuzione delle risorse (o forme patenti di usurpazione) non possono infatti che incontrare notevoli (e prevedibili) difficoltà di legittimazione ed evidenti deficit di legittimità.

43Questo viaggio, partito dai lidi del diritto e dell’illegalità, approda quindi al secondo locus classicus, dopo l’ordine sociale, dell’analisi sociologica: la distribuzione ineguale del potere, del prestigio e del reddito. Da qui sarebbe opportuno ripartire per ripercorrere la storia recente del nostro paese e individuarne alcune prospettive future. Una ricognizione del genere va oltre i limiti di questo contributo.

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Note

1 Per usare i termini usati da questo sindacato: ad applicare la legge «in modo negoziato».

2 Secondo le dichiarazioni del questore di Torino, riportate dal «Corriere della Sera» del 9 dicembre 2005.

3 «Venaus riconquistata da 30mila no TAV», suonava la locandina de «La Stampa» di Torino nelle edicole del 9 dicembre 2005. Lo stesso verbo («riconquistare», non «rioccupare») era usato all’interno del giornale.

4 Queste frasi sono state riportate in rete nel sito di «Corriere della sera.it» dell’8 dicembre 2005 (http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/12_Dicembre/08/scontri.shtml).

5 Un rapporto censis (2005) riporta alcune stime dettagliate sul fenomeno dell’evasione fiscale nell’Italia contemporanea.

6 Trascuro ovviamente anche le radici storiche dell’illegalità diffusa in Italia, in parte connesse ai modi di formazione dello stato-nazione italiano. Oltre ad una ricerca sulle fonti di variazioni interne al nostro paese, sulla falsariga dell’importante contributo di Putnam (1993), sarebbero utili delle comparazioni transnazionali, come ad esempio quelle esaminate nello studio di Lipset (1988).

7 Minor interesse è invece dedicato dalle ricerche più recenti alle tossicodipendenze, un tema in auge alcuni lustri fa.

8 La marginalizzazione, ovvero la carenza di capitale sociale, è stata sovente evocata come causa primaria dei reati compiuti da persone immigrate. Le ricerche empiriche, a dir la verità, non sembrano corroborare in modo univoco questa spiegazione grossolana. Si veda ad es. Leerkes, 2004.

9 Tra le eccezioni, va segnalata la sezione monografica su Italia illegale: l’illegalità diffusa, pubblicata da «Quaderni di Sociologia» (xxvii, 1993, n. 4, pp. 3-104), con saggi di E. Sgroi, A. La Spina, G. Amendola, R. Catanzaro, E. Resta, G. Rebuffa. Questa rivista ha dedicato un’altra sezione monografica, di impostazione più tradizionale (Nella rete criminale, xlii, 1998, 18, pp. 3-96), con articoli di M. Massari, S. Becucci, R. Sciarrone, L. Paoli dedicati alla mafia e alla criminalità di extracomunitari. Per il recente passato, ancora utili sono i lavori di F. Faccioli (1976a e 1976b). Più recentemente, sulla criminalità giovanile nel Mezzogiorno, si veda Di Gennaro (2004).

10 Per un esempio specifico di norme e valori contraddittori diffusi in una porzione consistente della popolazione italiana (oltre il 37% del campione considerato; n=4008) rinvio ai risultati di un sondaggio svolto nel 2001 sul sistema pensionistico italiano (Baldissera, 2002). Ho etichettato con l’espressione «giusta iniquità» orientamenti normativi che sostengono contemporaneamente preferenze chiaramente contraddittorie – nel caso sulla distribuzione della ricchezza pensionistica.

11 Riprendo di seguito alcuni argomenti sviluppati in un lavoro del 1996, indicato in bibliografia.

12 Quello del sistema previdenziale è solo un esempio, scelto per le dimensioni del deficit e del debito pensionistico nel nostro paese e per la relativa abbondanza di ricerche empiriche condotte sull’argomento.
L’influenza delle coalizioni distributive sulla legislazione del nostro paese è però molto vasta e differenziata: si va dall’assunzione ope legis (quindi contro il dettato costituzionale) degli insegnanti al ripianamento dei deficit sistematici di ffss, pptt, aziende locali di trasporto ed altre imprese, alle protezioni elargite alle professioni e a diversi gruppi occupazionali.
Il principio operante in tutti questi casi è semplice: vantaggi rilevanti concessi a pochi mediante atti legislativi, oneri conseguenti addossati in modo poco trasparente alla platea dei contribuenti e/o alle generazioni future.

13 È difficile trovare una definizione del termine privilegio in qualche dizionario contemporaneo di sociologia. Ciò dipende probabilmente dalla credenza diffusa che si tratti di un concetto tipico di epoche storiche ormai sepolte, del tutto differenti da quelle su cui si esercita l’immaginazione sociologica.
Vi sono tuttavia delle eccezioni. Un settore di studi in cui il termine privilegio è stato sovente utilizzato è la stratificazione sociale dei paesi socialisti. Si tratta anche in questo caso di un insieme di relazioni sociali creato e modellato da organizzazioni politiche (Parkin, 1969 e 1978; Matthews, 1978).
Tra gli autori che riservano al concetto di privilegio un ruolo rilevante all’interno di una teoria della stratificazione sociale va ricordato Gerard E. Lenski (1966). La sua definizione del termine è differente da quella utilizzata in questo lavoro. Lenski intende infatti per privilegio il «possesso o il controllo di una porzione di surplus prodotto da una società», indipendentemente dalla sanzione degli stessi da parte dell’ordinamento giuridico. L’intervento dello Stato nel sanzionare il risultato di un’azione di usurpazione e nel trasformarla in un privilegio legalmente riconosciuto mi sembra invece essenziale e dovrebbe quindi trovare un posto adeguato nella definizione del concetto di privilegio. Con il termine «privilegio» intendo quindi un vantaggio differenziale – sanzionato dall’ordinamento giuridico – garantito a specifici gruppi sociali e negato invece ad altri gruppi che si trovano in una situazione de facto simile o identica.
Sul ruolo dello Stato nella strutturazione di classi, ceti e gruppi di interesse si vedano le osservazioni di Parkin (1982).

14 Uso di seguito la rielaborazione della teoria durkheimiana dei processi di integrazione (e disintegrazione) sociale presentata da Lockwood (1992) in un contributo ancora largamente, ed ingiustamente, sottovalutato. Anche se per certi versi discutibile, si tratta della teoria sociologica più elaborata e coerente dell’ordine sociale oggi disponibile.

15 La soluzione che Thomas Hobbes diede ne Il Leviatano (1651) al problema dell’ordine sociale è stata discussa in modo sistematico da Talcott Parsons (1968, 121 segg.). Va anche ricordato che fu un sociologo, Ferdinand Tönnies, a curare nel 1899, sulla base dei manoscritti, l’edizione complessiva degli scritti di Hobbes e a dedicargli in seguito un’ampia monografia (1910).

16 Il romanzo di Balestrini (1971) è un’efficace descrizione letteraria del fenomeno.

17 Lockwood (1992, 123-129) ha proposto un modello analitico del ciclo classificazione – declassificazione (interregno o anomia) – riclassificazione.

18 Un esempio recente di questa concezione della giustizia distributiva e delle pratiche divisate per imporla è fornito dalla cronaca. I tassisti di Firenze, in maggioranza orientati verso i partiti di sinistra, nel febbraio 2006 hanno vivacemente protestato contro la liberalizzazione delle licenze dei taxi (e dei farmacisti) prevista nel programma elettorale dell’Unione (Mangiarotti, 2006; si veda anche Forcellini, 2006).
Come prevedibile, gli argomenti espressi non sono molto articolati: «noi come i farmacisti? Da liberalizzare? Ma quella non era roba di destra?»; «La sinistra ha abbandonato il popolo, ci siamo trovati pezzi di Bolkenstein nel programma. E poi cosa vuol dire liberalizzare? Firenze non è New York».
Chiarissima invece nella mente di questi lavoratori autonomi è l’azione destinata a difendere i loro interessi: «O ci si chiarisce, o noi si va sull’Appennino e, con quelli di Bologna, Milano e Roma, si blocca tutto».

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Alberto Baldissera, «L’illegalità diffusa in Italia: un’interpretazione sociologica»Quaderni di Sociologia, 40 | 2006, 65-83.

Notizia bibliografica digitale

Alberto Baldissera, «L’illegalità diffusa in Italia: un’interpretazione sociologica»Quaderni di Sociologia [Online], 40 | 2006, online dal 30 novembre 2015, consultato il 18 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/qds/994; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.994

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Autore

Alberto Baldissera

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione - Università di Torino

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