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parte II. Trasformazioni o smantellamento dello stato sociale?

Il welfare «dal basso verso l’alto»: la Carta di responsabilità sociale europea

Bottom-up welfare: the Charter for a Europe of shared social responsibility
Spinella Dell’Avanzato
p. 149-165

Abstract

The essay deals with the active welfare model that, since the Lisbon Summit, has been proposed as a common European social model in principles in order to give orientation to the individuals support policies. The recent draft of the “Charter for a Europe of shared social responsibility” seems to establish new guidelines for strengthening and implementing this model, based on social responsibility and the development of the individual’s capabilities to access to the symbolic, cultural, social and economic resources, and based on the individual’s freedom of choice to benefit from the services. Therefore, it is interesting to consider in parallel the developments of active welfare and future implications resulting from the Charter, in terms of social cohesion, common goods, justice, circular sustainability and deliberative democracy.

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Testo integrale

1. Introduzione

1Il saggio intende riflettere sul modello di welfare attivo che, negli ultimi decenni, a partire dal vertice di Lisbona, è stato proposto come modello sociale europeo comune in principi e orientamenti per guidare le politiche di sostegno agli individui, in seguito alle trasformazioni dei loro bisogni, delle loro aspettative e dei rischi sociali.

2Nonostante il discorso istituzionale europeo abbia cercato di creare una omogeneità e una convergenza nelle proposte teoriche, nei singoli contesti nazionali si sono articolati diversi modelli di welfare attivo e di politiche dell’attivazione (Bonvin, 2008).

3La recente bozza di Carta di responsabilità sociale condivisa (Charter for a Europe of Shared Social Responsibility), presentata nel marzo 2011 a Bruxelles, sembra fondare le nuove linee guida per indirizzare le politiche nazionali verso un modello sociale connesso alla partecipazione attiva degli individui e al loro empowerment (Paci, 2011). La Carta sembra voler rispondere alla domanda lasciata in sospeso da Habermas, ovvero se i cittadini d’Europa condividessero davvero il modello umano neoliberista, in base al quale ogni persona deve diventare al tempo stesso “imprenditore” e “sfruttatore” della propria forza lavoro, lasciando che la democrazia europea fosse una semplice facciata per una politica di investimento sul capitale umano.

4Si ritiene quindi interessante vedere in parallelo gli sviluppi del welfare attivo e le future implicazioni derivanti dalla Carta, in particolar modo sui principi e sugli orientamenti di un nuovo modello sociale europeo che possa concretizzare un welfare della partecipazione attiva dei cittadini.

2. Modelli di welfare attivo

5Il processo di individualizzazione, che ha caratterizzato in maniera significativa soprattutto la seconda parte del XX secolo, ha modificato profondamente le tre istituzioni principali del sistema di welfare fordista, sviluppatosi in Europa nel corso del Novecento: mercato del lavoro, famiglia, welfare state assicurativo. Questi tre elementi, che erano fino a poco tempo fa integrati in un assetto stabile a livello generale europeo, hanno di fatto contrastato lo sviluppo della libertà individuale: «Se il sistema di welfare fordista ha favorito grandemente il raggiungimento della stabilità economica e della sicurezza sociale, ha fatto poco, in verità, per rispondere alle istanze del processo storico di individualizzazione e in particolare per accrescere la libertà degli individui, uomini e donne, di progettare ed avere una vita professionale propria, favorendo un controllo più diretto (empowerment) sui loro diritti sociali e previdenziali» (Paci, 2005, 71).

  • 1 La flessibilità del lavoro meriterebbe un approfondimento a parte che non è possibile in questa sed (...)

6A questo si aggiungono la globalizzazione dei mercati, l’innovazione tecnologica e il collasso del sistema sociale (nei ruoli e nei valori su cui esso si basava), che hanno determinato una concatenazione di fenomeni con ricaduta diretta sull’individuo: flessibilità del mercato del lavoro1 (con la nuova categoria sociale dei working poor), cronicizzazione della disoccupazione (Hemerijck, 2002), impoverimento della cultura dei diritti sociali, destabilizzazione dei corsi di vita individuali, fragilizzazione della famiglia (Paci, 2005). I nuovi rischi sociali e i nuovi bisogni degli individui (Rosanvallon, 1997; Esping-Andersen, 2000; Pavolini, 2002) hanno reso quindi il welfare incapace di offrire tutele più complete agli individui, rischiando una inadeguatezza delle sue forme centralizzate e categoriali.

7Per far fronte a tali sfide, a livello di welfare europeo, si sono definite e diffuse nuove politiche di “attivazione” (nel senso di “abilitanti” o “empowering”) e di promozione delle capacità del cittadino (nel significo più ampio e complesso di capabilities). Pur rimanendo valido e fondamentale il ruolo del welfare in senso classico con l’incremento di politiche passive di mantenimento del reddito, si è posta la questione di rendere il cittadino autonomo e capace di accedere a risorse simboliche, culturali, sociali ed economiche e di scelta nella fruizione dei servizi.

8Inizialmente la maggioranza dei governi europei si è orientata a favore di «una visione dell’attivazione focalizzata sul rapido reinserimento nel mercato del lavoro, piuttosto che sull’empowerment» (Van Berkel, 2005, 237); le misure di attivazione sono state introdotte nell’ambito di programmi nazionali caratterizzati da un approccio burocratico, top-down, in cui i problemi da risolvere erano predefiniti e non era dato molto spazio all’autonomia e alla competenza dell’individuo nel negoziare i contenuti degli interventi e dei progetti mirati per il singolo.

9In maniera schematica si possono sottolineare quattro diversi approcci all’interno del modello di welfare attivo, che hanno determinato nei singoli contesti nazionali politiche di attivazione molto differenti (Van Berkel, 2002): gli ottimisti dell’indipendenza dal welfare (solo il mercato libero da interventi statali può fornire ai soggetti le opportunità per realizzare l’inclusione nel lavoro e ottenere un reddito per soddisfare le proprie esigenze); gli ottimisti del paternalismo (lo Stato prescrive e implementa percorsi di integrazione all’interno del mercato del lavoro e della società, in quanto tali percorsi promuovono l’emancipazione dei soggetti); gli ottimisti dell’autonomia (lo Stato sostiene gli individui attraverso un insieme di politiche passive emancipative e mezzi sufficienti per corrispondere alle loro necessità di base); gli ottimisti dell’attivazione (politiche sociali attive che mirano alla partecipazione degli individui non solo alla sfera lavorativa. Ognuno può partecipare e contribuire alla società attraverso diverse forme di lavoro e attività, anche non di mercato).

10In particolar modo, da una parte abbiamo l’approccio individualistico di mercato (workfare basato sulla flexicurity), più tipico dei paesi anglosassoni, caratterizzato dalla riduzione dei benefici, dalla esigenza di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dall’enfasi sugli incentivi e sulle sanzioni. Questo approccio, pur con le diverse sfumature, mira a ridurre la dipendenza dei soggetti dal welfare stesso, reinserendoli nel mercato del lavoro tramite azioni differenti: dal potenziamento dei servizi di impiego e incontro domanda offerta, allo sviluppo della formazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong) per incrementare l’occupabilità (Busilacchi, 2006; Lodigiani, 2008). Dall’altra parte abbiamo l’approccio processuale, più tipico dei paesi scandinavi, aperto all’interazione tra assistito e servizi, orientato alla domanda e alla reciprocità o alle capabilitites dei lavoratori. Questo approccio potenzialmente mira ad ampliare spazi di libertà sostanziale per gli individui, sinonimo di responsabilità, partecipazione e cittadinanza attiva (Paci, 2005).

11Più in generale si può sostenere che a livello europeo si sono diffuse politiche di attivazione che hanno realizzato un mix tra le classiche politiche passive di sostegno del reddito e quelle attive di sostegno al lavoro, integrando politiche fiscali, occupazionali, sociali e formative.

12L’adesione ad un certo tipo di politiche attive dipende ovviamente dal quadro istituzionale complessivo, dalla cultura politica e sociale diffusa e dal modello di cittadinanza condiviso e sedimentato nel tempo in un determinato paese. Sicuramente la scelta di un approccio o di un paradigma per realizzare il welfare attivo ha degli effetti diretti sul tipo di empowerment che si sviluppa nel cittadino. A questo proposito, Paci individua tre livelli (Paci e Pugliese, 2011, 10-11). Il primo riguarda il mantenimento del reddito del lavoratore disoccupato o del cittadino in stato di bisogno. Si tratta di un empowerment legato alle politiche passive di prima e seconda generazione da cui non si può prescindere per tutelare gli individui dai rischi della vita (politiche assicurative storiche), ma anche per garantirgli servizi universali, misure di contrasto della povertà e sostegno del reddito (politiche sociali). Il secondo livello riguarda il potere di scelta e di co-decisione rispetto all’offerta di prestazioni e servizi, sia pubbliche che di mercato sociale. Si tratta di politiche di terza generazione che mirano sia all’attivazione degli individui rendendoli autori, insieme ai servizi per l’impiego, del progetto relativo al proprio inserimento (politiche di inserimento lavorativo) sia alla definizione di piani di integrazione tra occupabilità e pari opportunità (politiche di conciliazione famiglia-lavoro). Il terzo livello, che come vedremo è fortemente auspicato dalla Carta di responsabilità sociale condivisa europea, riguarda la partecipazione diretta o tramite associazioni della società civile alle istanze istituzionali pubbliche di programmazione e di deliberazione delle prestazione e dei servizi sociali a livello locale.

  • 2 Le diverse teorie della democrazia deliberativa non nascono con l’intento di sostituirsi al modello (...)

13Gli sviluppi della democrazia in senso partecipativo e deliberativo sono il risultato di un ampio dibattito teorico, ormai da oltre quaranta anni, su possibili nuovi strumenti e metodi democratici di supporto al processo rappresentativo2. La democrazia deliberativa nasce soprattutto con lo scopo di colmare il divario tra cittadini e politica, trasferendo almeno una quota del potere decisionale agli individui e di arricchire la natura e la forma della partecipazione democratica in termini qualitativi: democrazia come discussione ben informata, uso pubblico della ragione, argomentazione per far emergere le issues rilevanti per la società civile e influenzare così l’operato della sfera politico-amministrativa. In questo senso, deliberazione ha il significato di valutare discorsivamente informazioni, temi e soluzioni possibili per raggiungere, intersoggettivamente, un’intesa: è il pubblico argomentare e ragionare di cittadini uguali che condividono l’impegno a risolvere i problemi attraverso pubblici ragionamenti.

  • 3 Lo studio approfondito della democrazia deliberative, sia a livello teorico che empirico, ha permes (...)

14Questo richiamo alla partecipazione sociale, attraverso strumenti, metodi e tecniche di democrazia deliberativa3 in tema di welfare locale, è parte di un più vasto cambiamento nei processi di governance a livello europeo, che Bobbio definisce “rivoluzione contrattuale o concertativa” (Bobbio, 2004).

15A livello locale, negli ultimi venti anni, si è fatto ricorso alla partecipazione attiva dei cittadini attraverso procedure e metodi di tipo cooperativo. Per quanto riguarda l’Italia ne sono un esempio i piani sociali di zona (Paci e Pugliese, 2011), conseguenza della Legge 328/2000. Con questa Legge si istituisce un «sistema integrato di interventi e servizi sociali» (ivi, 224) e attraverso il principio di sussidiarietà, il contesto locale cerca di divenire ambito privilegiato di cooperazione tra gli enti pubblici e i vari attori della società civile (terzo settore, associazionismo, gruppi, organizzazioni private, soggetti di mercato o singoli individui) per la realizzazione di tale sistema. «In tal modo, un crescente numero di problemi pubblici tende ad essere affrontato, a livello regionale o locale, attraverso procedure di tipo cooperativo o inclusivo, coinvolgendo cioè una molteplicità di soggetti pubblici o privati, istituzionali o associativi, di diverso rango» (ivi, 227).

  • 4 La prima esperienza di Bilancio partecipativo si ha nel 1990 a Porto Alegre (Abers, 2000; Allegrett (...)

16La stessa Unione Europea ha dato preziosi input per lo sviluppo della sussidiarietà e della cooperazione a livello locale, diffondendo modalità di interazione e comunicazione pubblica tra enti locali e cittadini (piani strategici delle città, patti territoriali per lo sviluppo, bilanci partecipativi4).

17Tuttavia, il ruolo della partecipazione dei cittadini in tema di welfare attivo (e dell’impatto e importanza che questa può avere a livello di definizione delle politiche pubbliche) è ancora da analizzare, studiare e valutare. L’enorme lavoro che ancora deve essere fatto per consolidare politiche di prima e seconda generazione rende prematuro, e forse secondario, concentrarsi su questo aspetto.

  • 5 Per un’analisi dei limiti delle esperienze deliberative, cfr. Dell’Avanzato (2010).

18Nonostante le critiche mosse nei confronti delle teorie della democrazia deliberativa (a causa delle molteplici variabili che si sono diffuse, spesso in contraddizione con i principi originari stessi) e i limiti oggettivi delle esperienze sopra indicate5, le nuove linee guida della Carta di responsabilità sociale condivisa seguono questi sviluppi e spingono verso l’adozione e l’incrementano di strumenti, politiche e condizioni per un welfare locale attivo, dove le decisioni sono frutto di una partecipazione dal basso.

3. Costruire una nuova coesione sociale per l’Europa: la Carta di responsabilità condivisa

  • 6 Il draft della Carta è disponibile online in lingua inglese sul sito del Consiglio d’Europa (sezion (...)

19La recente bozza di Carta di responsabilità sociale condivisa (Charter for a Europe of Shared Social Responsibility)6, presentata nel marzo 2011 a Bruxelles, definisce le nuove linee guida per indirizzare le politiche nazionali verso una maggiore coesione sociale e un nuovo modello europeo “umano”, basato sulla responsabilità sociale condivisa, sui beni comuni, sulla giustizia, sui diritti, sulla sostenibilità circolare e sulla democrazia deliberativa.

20La Carta, che intende integrare il lavoro proposto negli anni dal Consiglio d’Europa (come ad esempio il Piano di Coesione Sociale) e che si inserisce nel contesto della Strategia 2020 dell’Unione Europea, sembra rappresentare una base comune di principi e indicazioni concrete per lo sviluppo di un welfare attivo e abilitante attraverso i processi deliberativi.

21Nel dicembre 2000 a Nizza venne proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, un documento che, come affermò Habermas, era espressione ben riuscita di una autocomprensione normativa di noi stessi, della quale noi europei dovevamo essere orgogliosi. La Carta di Nizza rappresentò un primo importante passo per una nuova coesione sociale europea. Quella che era stata definita “l’abdicazione della politica nei confronti degli imperativi economici transnazionali”, trovò nella Carta una linfa vitale per capovolgere il processo politico democratico ed ottenere un’azione consapevole da parte dei cittadini nei confronti del loro destino collettivo.

  • 7 La Carta di Nizza non fu integrata nel successivo Trattato di Lisbona, pur facendo riferimento ad e (...)

22Il percorso “accidentato” dell’Unione Europea e del suo progetto di ordine politico negli anni successivi (con lo “stop” alle ratifiche alla Costituzione europea imposto dai no ai referendum in Francia e Paesi Bassi) ha tuttavia sottolineato la difficoltà di tale processo politico e la necessità di approfondire ulteriormente la questione7.

23Nel marzo 2011 il Consiglio d’Europa, attraverso un gruppo consultivo di esperti, nel proporre la bozza di una nuova Carta, sembra porsi in linea di continuità con la questione di una nuova coesione sociale europea già presente nella Carta di Nizza, ponendo le basi e i principi di un nuovo modello sociale europeo. È la stessa Gilda Farrell, a capo della divisione ricerca e sviluppo della coesione sociale del Consiglio d’Europa che, sottolineando il divario fra le istituzioni politiche e i bisogni reali dei cittadini dell’Unione Europea, individua la necessità di lavorare ad un nuovo modello “umano” per la coesione sociale, basato sulla responsabilità sociale condivisa e sulla democrazia deliberativa.

4. Alcune parole chiave della Carta

24L’obiettivo principale della Carta è quello di creare uno “scenario condiviso a lungo termine”, per combattere le cause della disuguaglianza sociale, dell’insicurezza e della discriminazione, attraverso lo sviluppo di un quadro universale di giustizia, di diritti sociali e di benessere (well-being) per tutti, come base della cittadinanza democratica ed inclusiva di ogni tipo di diversità. Questo scenario è collegato all’abilità delle istituzioni e dei cittadini di comprendere i cambiamenti in atto, che possono essere affrontati attraverso l’interdipendenza e la corresponsabilità tra diversi stakeholder (individui, istituzioni, comunità e organizzazioni).

25La Carta cerca di individuare nuove strategie e forme di governance che modifichino il paradigma della distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra diversi soggetti sociali, economici e istituzionali, pubblici e privati, profit e non profit. La Carta vuole, infatti, rimodellare, con l’idea di condivisione, l’allocazione delle responsabilità sociali fra questi soggetti attraverso l’assunzione di impegni e doveri reciproci, concordati comunemente mediante l’applicazione dei criteri della democrazia deliberativa.

26La responsabilità sociale condivisa è definita come l’abilità degli individui e delle istituzioni di agire e di essere responsabili delle conseguenze delle proprie azioni, in un contesto di impegno reciproco definito attraverso il consenso, l’accordo sui diritti e lo sforzo comune per proteggere la dignità umana, l’ambiente e i beni comuni (Sez. 1, art. 1, c).

27Questa definizione amplia quella più generale di responsabilità sociale e la arricchisce del legame reciproco che si stabilisce tra i diversi soggetti. La responsabilità sociale condivisa non sostituisce le specifiche responsabilità degli individui; piuttosto le unisce, le collega tra di loro in un impegno comune ad affrontare e risolvere le sfide globali: lotta contro la povertà e la discriminazione, incremento della giustizia e della coesione sociale in pieno rispetto della diversità. Essa integra e accresce le responsabilità specifiche, incoraggiando gli individui e gli stakeholder ad impegnarsi reciprocamente nella trasparenza, nel dialogo e nell’interazione.

28La responsabilità sociale condivisa è, quindi, un diritto e un mezzo per raggiungere la giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale. Nella Carta la giustizia sociale è intesa come la garanzia dei diritti umani, che attraverso meccanismi di redistribuzione, e in base ai bisogni fondamentali dell’uomo, riduce le diseguaglianze e assicura, collettivamente, le condizioni per lo sviluppo degli individui e delle loro abilità, a prescindere dal genere, dalle origini, dalla razza o dal loro credo.

29La giustizia ambientale è l’equa e imparziale gestione delle risorse umane; è la protezione dei beni comuni, la conservazione di un ambiente sano per tutti e il porre rimedio ai danni ambientali.

30La giustizia intergenerazionale pone le generazioni future e le loro possibilità di sviluppo come questione centrale per le decisioni politiche attuali, in quanto esse non dovrebbero subire conseguenze negative per i danni irreversibili causati dalle generazioni presenti, mentre, allo stesso tempo, dovrebbero poter beneficiare di ciò che le generazioni presenti ottengono. La giustizia intergenerazionale riguarda soprattutto la salvaguardia, l’arricchimento, la trasmissione dei beni comuni e dei contesti democratici e la protezione sociale per tutti.

  • 8 Per un approfondimento sui beni comuni, cfr. Ostrom (2007); Madison, Frishmann e Strandburg (2010); (...)

31Nella Carta il concetto di giustizia richiama quello di beni comuni. I beni comuni rappresentano un’utilità funzionale all’esercitazione dei diritti fondamentali e allo sviluppo dell’individuo e contribuiscono al senso di appartenenza al genere umano (Sez. 1, art. 7). Nel recente dibattito scientifico si è tornati a parlare dell’importanza dei beni comuni come diritti fondamentali8: ne sono un esempio le risorse naturali, l’eredità culturale e storica, la protezione sociale e la condivisione della conoscenza. L’interesse nei confronti dei beni comuni è dovuto al loro legame con la teoria dello sviluppo umano e con l’approccio delle capabilities di Sen, per cui la qualità stessa dello sviluppo umano integrale dipende certamente dai beni privati e dai beni pubblici, ma molto più dai beni comuni (Diamond, 2008; Rodotà, 2011).

32Responsabilità sociale, giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale e beni comuni sono alcune delle parole chiave centrali della Carta che possono costituire il nucleo di una nuova coesione sociale europea. Per realizzarla si focalizza l’attenzione sulla possibile, e allo stesso tempo difficile, partecipazione attiva degli individui, attraverso strumenti e metodi della democrazia deliberativa.

5. La promozione della democrazia deliberativa

33Uno degli aspetti che viene sottolineato nella Carta è la convinzione del non aver tenuto sufficientemente conto della possibile complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia deliberativa. L’utilizzo di strumenti, metodi e tecniche deliberative per migliorare la comunicazione pubblica e per rafforzare la fiducia tra amministrazioni e cittadini è ormai piuttosto diffuso a livello nazionale e internazionale. Le esperienze deliberative rappresentano una potenziale fonte di rafforzamento della cittadinanza, dello spirito civico e del capitale sociale; tuttavia, malgrado la loro incontestabile diffusione, continuano a svolgere un ruolo assolutamente marginale nelle democrazie contemporanee. Esiste una tensione ineliminabile tra i momenti di democrazia deliberativa e le istituzioni della democrazia rappresentativa: sebbene le seconde abbiano bisogno delle prime per acquisire legittimità su alcune scelte pubbliche, gli effetti dei processi deliberativi sono “opachi”, non concretamente influenti sulle decisioni finali delle istituzioni stesse.

34Dall’altra parte, tuttavia, è importante sottolineare le potenzialità di tali processi in termini “educativi”, di apprendimento delle competenze di cittadinanza attiva. Un risultato, non insignificante, di tali esperienze deliberative è il fatto di far incontrare persone diverse, che nel dibattito e nello scambio di opinioni possono conoscersi e individuare soluzioni e bisogni comuni. I processi deliberativi sono, di fatto, una delle possibili risposte alla profonda crisi che incontrano i tradizionali meccanismi di rappresentanza e possono generare forme innovative di scelta collettiva.

35In questo senso nella Carta i meccanismi di governance partecipativa si collegano alla possibile costruzione di una responsabilità sociale condivisa, in quanto i diversi attori sociali intervengono in prima persona nel processo decisionale. Nella Carta la democrazia deliberativa viene vista nel suo potenziale educativo (la questione centrale non è tanto come la deliberazione possa far prendere le decisioni migliori, ma come la deliberazione possa rendere i cittadini migliori – Rosenberg, 2003). Offe, che ha partecipato alla stesura della Carta, parla di un “costante processo educativo”: la deliberazione contribuirebbe a formare cittadini più informati, cooperativi, responsabili, capaci di riflettere sugli argomenti e affrontare questioni (Cohen, 1989; Bohman, 1996; Knops, 2006).

36Secondo quanto riportato dalla Carta, i processi deliberativi permetterebbero agli individui di valutare in maniera imparziale preferenze e richieste, così da identificare interessi comuni e arrivare ad accordi equi, imparziali e accettabili da ogni stakeholder (Sez. 4, art. 21). Legittimando nuove forme di deliberazione e partecipazione si potrebbero sviluppare competenze e strategie comuni capaci di ristabilire fiducia nel futuro e nella possibilità di progredire nel benessere per tutti. Questo è possibile se ognuno ha le stesse opportunità di formulare soluzioni istituzionali e alternative alle questioni emerse.

37La Carta, inoltre, indica una serie di condizioni per generare e creare la responsabilità sociale condivisa tramite i processi deliberativi. In particolar modo, ognuno (singolo o gruppo) dovrebbe avere la capacità e la possibilità di prendere decisioni e di prender parte ad azioni che avranno effetti significativi per l’esistenza e il futuro del singolo individuo o per la comunità politica locale o globale nella quale ogni individuo vive. Le istituzioni, le organizzazioni, le imprese, le associazioni e gli individui sono esortati ad eliminare tutti quegli ostacoli materiali, legali, operativi all’esercizio di questo diritto. Occorre prestare particolare attenzione a coloro che hanno meno risorse, potere, protezione legale o possibilità di far sentire la propria voce, coinvolgendole nel processo decisionale democratico stesso.

38Affinché le azioni del singolo individuo siano legittimamente sottoposte all’approvazione o alla disapprovazione degli altri, ognuno (singolo o gruppo) dovrebbe potere avere accesso ad informazioni sull’effetto delle loro azioni, per prevedere e verificare la loro conformità alle norme di vita nella società. Inoltre, i principi, le norme e le priorità nel campo della giustizia sociale, ambientale e intergenerazionale dovrebbero essere materia di ampio dibattito ed essere concordati attraverso un consenso democratico che ha un’influenza significativa sulla loro sostanza e applicazione; questi principi, norme e priorità dovrebbero essere capaci di generare solidarietà e reciprocità fra i stakeholder, motivandoli all’azione e ad onorare i loro impegni reciproci (Sez. 3, art. 10). Infine, la responsabilità delle azioni non può essere considerata condivisa fra gli individui, istituzioni o associazioni, se essi non sono stati in grado di prendere alcuna decisione riguardo a quelle stesse azioni.

  • 9 Lo stesso Habermas nella sua teoria non persegue un ideale di puro autogoverno, poiché si accetta i (...)

39È evidente come la sola partecipazione, anche se favorita e incrementata a livello istituzionale, non è garanzia di successo della democrazia deliberativa, di inclusione e pari opportunità per gli interessati, di empowerment e di cittadinanza attiva. Inoltre, il welfare può trovare importanti input nella deliberazione pubblica, ma un welfare attivo maturo necessita di un circolo virtuoso tra politiche passive e attive. Infine, i processi deliberativi non possono sostituire i meccanismi rappresentativi9.

40I processi deliberativi possono rafforzare la stessa democrazia rappresentativa e divenire funzionali al welfare attivo se, il “potere comunicativo” dello spazio pubblico (uno spazio trasparente ed inclusivo) da una parte incide realmente sul potere amministrativo e dall’altra, coinvolge le risorse della società civile per «costruire una capacità di progettazione culturale comune» (Ceruti e Treu, 2010, 147). Si tratta di ricreare un circolo virtuoso tra cittadini e istituzioni, tra legittimità, legittimazione e fiducia.

41Quello che emerge dalla Carta è che, attraverso la democrazia deliberativa, si possa incrementare quel terzo livello di empowerment di cui parla Paci, passando da un welfare delle capabilities ad un welfare della partecipazione.

6. L’approccio delle capabilities per la partecipazione attiva dei cittadini

42Come è stato sottolineato nei paragrafi precedenti, empowerment e attivazione sono due concetti entrati a far parte delle riforme dei sistemi di welfare fino ai giorni nostri. Il presupposto filosofico alla base di queste ridefinizioni è che non vi è un’identità tra utilità e benessere che invece troviamo alla base delle teorie utilitaristiche. Il contributo del pensiero di Sen, in questo senso, è stato fondamentale per lavorare ad un modello di welfare che abbia come obiettivo principale quello di creare opportunità, reale esigibilità dei diritti e di sviluppare competenze e “funzionamenti” negli individui.

  • 10 Sen modifica lo status epistemologico dell’economia contemporanea che privilegia un insieme di meto (...)

43Sen critica le teorie utilitaristiche che identificano il comportamento individuale esclusivamente con la ricerca e la massimizzazione del benessere (Sen, 2001; 2006)10. Il vantaggio personale non è, infatti, l’unico aspetto importante della vita di un individuo. Una persona non è solo un beneficiario del quale devono essere considerati gli interessi e i vantaggi, ma è anche un agente (a doer) e un giudice (a judge), che si comporta responsabilmente perseguendo gli obiettivi relativi alla propria idea di bene. Gli individui, osserva Sen, possono essere considerati da due diverse prospettive: da quella relativa al benessere (well-being aspect) e da quella della facoltà d’agire (agency aspect) (Sen, 1985).

44L’approccio delle capabilities (che ha determinato anche importanti modifiche nelle teorie economiche oggi più vicine ad una dimensione civile ed etica – Zamagni, 2004), ha rappresentato un importante contributo per incrementare politiche attive che meglio rispondessero agli indicatori guida proposti dall’agenda di Lisbona. È importante, inoltre, sottolineare che queste trasformazioni sono andate di pari passo proprio con alcune ridefinizioni del modello democratico in un senso partecipativo e deliberativo, dove l’individuo acquista un ruolo attivo all’interno del processo decisionale politico.

  • 11 Nei testi di Sen non è presente un unico modo di intendere la nozione di capability, la quale manif (...)

45L’approccio delle capabilities valuta il benessere di una persona in termini di competenze individuali possedute, al fine di realizzare un insieme di “funzionamenti personalmente scelti”. Si tratta di intendere il vivere come una combinazione di “fare (agire) ed essere”, la cui qualità di vita è valutata in termini di capacità di realizzazione di tali funzionamenti (Sen, 1993, 31). Con il concetto di functioning si intende parte della disposizione di una persona, in particolare delle varie cose che riesce a fare o di quello che riesce ad essere nel condurre la propria vita. La capability di una persona riflette le combinazioni alternative di tali functioning che la persona può realizzare, scegliendone un gruppo in particolare. In definitiva, con l’espressione capability Sen intende la possibilità di acquisire functioning di rilievo, ossia la libertà di scegliere fra una serie di vite possibili11.

  • 12 Mentre in Sen la capability si da anche senza che si dia un potere interno del soggetto, per la Nus (...)

46Un tale approccio sposta l’attenzione sulle potenzialità interne ed esterne degli individui. È interessante sottolineare la duplicità del termine capability, così come inteso sia da Sen che dalla Nussbaum (1993): capability come potere interno del soggetto, un potere cioè controfattuale che è posseduto anche se non esercitato (la capacità di fare qualcosa è in questo senso un aspetto della costituzione del soggetto: un suo stato fisico o un suo stato mentale) e la capability come potere esterno dell’individuo, inteso come circostanze favorevoli e/o opportunità. Il concetto comprende tanto la capacità in senso stretto, quanto l’opportunità e le circostanze esterne che non ostacolano l’azione (l’aspetto di libertà positiva come possesso della capacità e l’aspetto di libertà negativa come assenza di impedimenti)12. In questo modo si sottolinea l’importanza del possesso delle capabilities interne, ma anche delle condizioni esterne favorevoli al possesso e all’uso di esse (Nussbaum, 2000, 235).

47L’approccio di Sen è visto come compatibile con un modello di welfare attivo che punta ad accrescere l’empowerment del cittadino. Lo strumento della democrazia deliberativa, a sua volta, è visto come il mezzo di realizzazione del processo tramite il quale l’individuo acquisisce tale empowerment, il potere e le risorse necessarie per esercitare una cittadinanza attiva. Questo perché nella democrazia deliberativa è possibile ritrovare i due assunti di base delle capabilities (capability come potere interno ed esterno): l’idea di un individuo che attraverso la deliberazione usa la ragione pubblica ed è capace di argomentare e discutere pubblicamente pretese di validità diverse e l’idea di creare strumenti, luoghi e opportunità per discutere, confrontarsi e ridefinire valori e norme comuni (Dell’Avanzato, 2010).

48Nella Carta, l’unione di queste prospettive teoriche (democrazia deliberativa da una parte e approccio delle capabilities dall’altra) pone le basi per un welfare che procede «dal basso verso l’alto», e che rende gli attori della società civile cittadini attivi, responsabili nelle scelte operate a livello di politiche e coautori dei programmi d’intervento su materie che direttamente li riguardano (politiche urbane, politiche sociali, programmazione dei servizi).

49Le recenti trasformazioni della democrazia e della governance rendono questi input teorici molto attraenti, ma rischiano di lasciare ombre su un welfare state che fatica ancora oggi a garantire livelli minimi di sostegno. È evidente come la partecipazione degli individui agli spazi pubblici di discussione e deliberazione del welfare locale debba andare di pari passo con la fruizione concreta dei servizi di cui il cittadino ha bisogno.

7. Input e linee guida: possibili sviluppi del nuovo stato sociale europeo

50Il modello sociale europeo di responsabilità comune che emerge dalla Carta si focalizza sulle implicazioni della democrazia deliberativa e dello sviluppo delle capabilities degli individui per realizzare un welfare attivo. Gli Stati Membri vengono così incoraggiati a sperimentare nuovi approcci che colleghino le azioni e le scelte dei singoli attori sociali ai processi decisionali. Le criticità che emergono da una realizzazione di tali linee guida sono molteplici ed evidenti, e sarà possibile evidenziarne gli sviluppi, le potenzialità e i limiti solo dopo che tale bozza acquisterà valore istituzionale per gli Stati Membri.

51Affinché si possano applicare i principi della Carta, i singoli Stati dovranno sperimentare nuove forme di cooperazione e nuove strutture di governance per promuovere un processo decisionale inclusivo, condiviso e non gerarchico, riconoscendo e supportando attivamente il ruolo vitale svolto dagli stakeholder e dalle istituzioni locali (città, paesi, villaggi, distretti).

52Per raggiungere lo scopo di definire, di comune accordo, politiche pubbliche che siano il prodotto di pratiche deliberative e che si basino sulla responsabilità sociale condivisa, la Carta dovrà essere ampiamente disseminata tra le istituzioni, le autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni della società civile, le fondazioni, le organizzazioni professionali, i sindacati, i media, i social network e i cittadini in generale.

  • 13 «It becomes all talk and no action, in the sense of effective decision-making. We may say that whil (...)

53Altro aspetto centrale per gli Stati Membri riguarda la ridefinizione dei criteri di valutazione per assicurarsi che le decisioni prese siano messe in pratica e per verificare la qualità dei risultati, adottando indicatori che tengano in considerazione i bisogni collettivi e individuali, sia materiali che non materiali, la qualità della vita, le competenze degli individui. Ciò che emerge dalla società civile deve poter influenzare realmente il processo decisionale e i cittadini devono avere la certezza che il loro coinvolgimento avrà un reale effetto, altrimenti, come afferma Gould, si tratta di consultazione senza deliberazione, nel senso di reale influenza sul processo decisionale. Possiamo dire che mentre la decisione senza deliberazione è cieca, la deliberazione senza decisione finale è vuota (1996, 176)13.

54Quello che emerge in definitiva dalla Carta è un insieme di principi e strumenti da condividere per generare una responsabilità sociale condivisa, espressione di una nuova coesione sociale europea. Si tratta di un documento importante anche dal punto di vista della istituzionalizzazione delle pratiche deliberative che hanno di mira una politica in cui ognuno può contribuire e influenzare il processo decisionale attraverso l’argomentazione e lo scambio reciproco. Le indicazioni che emergono spingono gli Stati membri a rafforzare l’empowerment del cittadino in termini di capacità, cooperazione e partecipazione alle decisioni.

55In questo senso, la Carta ha delle implicazioni sostanziali su un nuovo modello di stato sociale basato sul welfare attivo. Si tratta di sfide future molteplici che i singoli Stati dovranno affrontare e gestire, cooperando simultaneamente su diversi fronti. La partecipazione attiva è sicuramente un concetto chiave delle democrazie attuali, per molti aspetti irrinunciabile, ma per non risultare un puro e sterile esercizio di cittadinanza attiva, privo di motivazioni ed efficacia, deve potersi ancorare a processi istituzionali che concretizzino servizi e diritti immediatamente fruibili dai singoli individui.

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Note

1 La flessibilità del lavoro meriterebbe un approfondimento a parte che non è possibile in questa sede. Come sottolinenano Paci (2005) e Regini (1998) una certa dose di dualismo del mercato del lavoro, tra quelle che vengono definite via bassa alla competitività (bassi salari, bassa qualificazione del lavoro, scarso coinvolgimento dei lavoratori) e via alta alla competitività (alti salari, alta qualificazione, alto grado di cooperazione con il lavoratore) dovrebbe realisticamente essere accettata. Il cortocircuito avviene quando il dualismo del mercato del lavoro si trasforma in dualismo sociale (Paci, 2005, 83) e certe categorie rimangono “intrappolate” in lavori sottoremunerati e meno qualificati (soprattutto donne, giovani e immigrati).

2 Le diverse teorie della democrazia deliberativa non nascono con l’intento di sostituirsi al modello rappresentativo, ma cercano di “amplificare” o incrementare certe potenzialità tipiche delle democrazie attuali, ricreando un circolo virtuoso tra società civile, che definisce temi e questioni, e sfere politico-amministrative, che mettono in atto le soluzioni trovate dai cittadini. La teoria di Habermas (1996) ha influenzato gran parte del dibattito teorico; tuttavia occorre sottolineare che esistono varie e contrastanti concezioni della democrazia deliberativa: alcune rientrano nel filone del repubblicanesimo filosofico e altre sono più tradizionalmente liberali; alcune riprendono temi e problemi della teoria della scelta razionale e altre se ne distaccano criticamente; alcune, infine, sono orientate al modello habermasiano di discorsività ideale che altri, invece, rifiutano. Abbiamo così teorie che si definiscono democrazia partecipativa (Polletta, 2002), democrazia forte (Barber, 1984), democrazia discorsiva (Benhabib, 1996; Dryzek, 2000), democrazia comunicativa (Young, 1990), Empowered Deliberative Democracy (Fung e Wrigth, 2003), democrazia associativa (Hirst, 1999): tutte rientrano nella macrocategoria sociologica di democrazia deliberativa, dando vita ad un’ampia gamma di esperienze deliberative.

3 Lo studio approfondito della democrazia deliberative, sia a livello teorico che empirico, ha permesso di individuare molteplici strumenti, metodi e tecniche che facilitano la partecipazione e la discussione pubblica degli individui. Bobbio (2004) indica una serie di metodi raggruppata in tre principali gruppi di tecniche deliberative: tecniche per l’ascolto (come ad esempio l’Animazione territoriale, i Focus group, i World cafè, le Camminate di quartiere ); tecniche per l’interazione costruttiva (come ad esempio l’European Awareness Scenario Workshop, l’Action Planning, la Search conference e i Piani strategici); tecniche per la gestione dei conflitti (come ad esempio il Conflict spectrum, l’Analisi multicriteri, le Giurie di cittadini e le Cellule di pianificazione). Negli ultimi anni si sono diffusi soprattutto metodi che utilizzano le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione: tra questi abbiamo, ad esempio, il Town meeting e l’Open space technology (Cfr. Holman, Devane e Cady, 2007)

4 La prima esperienza di Bilancio partecipativo si ha nel 1990 a Porto Alegre (Abers, 2000; Allegretti e Hertzberg, 2005). Questa esperienza è diventata una sorta di “modello pilota”, riproposto in un centinaio di città brasiliane (Roniger, 2006), ma sperimentato anche in molti paesi europei. La stessa Italia ha prodotto Bilanci partecipativi sulla falsariga di Porto Alegre (Allegretti, 2002). Per quanto riguarda la Regione Toscana, la volontà di incrementare una cultura della partecipazione ha dato vita nel 2007 ad una legge (Legge 69 sulla partecipazione dei cittadini) la quale ha finanziato molteplici processi deliberativi, tra cui anche Bilanci partecipativi (ne è un recente esempio il Comune di Arezzo).

5 Per un’analisi dei limiti delle esperienze deliberative, cfr. Dell’Avanzato (2010).

6 Il draft della Carta è disponibile online in lingua inglese sul sito del Consiglio d’Europa (sezione coesione sociale). La traduzione italiana è nostra.

7 La Carta di Nizza non fu integrata nel successivo Trattato di Lisbona, pur facendo riferimento ad essa.

8 Per un approfondimento sui beni comuni, cfr. Ostrom (2007); Madison, Frishmann e Strandburg (2010); Cacciari (2010).

9 Lo stesso Habermas nella sua teoria non persegue un ideale di puro autogoverno, poiché si accetta il ruolo di sgravio funzionale che organismi rappresentativi e amministrativi possono esercitare nella prassi quotidiana. Ciò tuttavia, non equivale ad accontentarsi dei meccanismi liberali classici di delega degli interessi.

10 Sen modifica lo status epistemologico dell’economia contemporanea che privilegia un insieme di metodologie distanti da un qualsiasi legame con l’etica. Nella storia del pensiero economico, l’utilità ha costantemente rappresentato il mezzo di valutazione sul quale si sono sviluppati i diversi approcci, che di volta in volta hanno definito tale concetto come felicità, realizzazione di desideri, oppure scelta.

11 Nei testi di Sen non è presente un unico modo di intendere la nozione di capability, la quale manifesta una certa ambiguità, intesa ora come opportunity o addirittura come libertà in senso ampio. Per un approfondimento della questione, cfr. Magni 2006.

12 Mentre in Sen la capability si da anche senza che si dia un potere interno del soggetto, per la Nussbaum l’individuo, per essere dotato di capacità combinate, deve essere dotato di capacità nel senso letterale di questa nozione. Assicurare agli individui la semplice presenza di circostanze esterne favorevoli, senza dotarli di una effettiva capacità interna, non è dotarli di capacità combinata e quindi di capability. Emerge il senso educativo di questo approccio alla base di molte prospettive teoriche della democrazia deliberativa.

13 «It becomes all talk and no action, in the sense of effective decision-making. We may say that while decision without deliberation is blind, deliberation without decision is empty».

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Spinella Dell’Avanzato, «Il welfare «dal basso verso l’alto»: la Carta di responsabilità sociale europea»Quaderni di Sociologia, 59 | 2012, 149-165.

Notizia bibliografica digitale

Spinella Dell’Avanzato, «Il welfare «dal basso verso l’alto»: la Carta di responsabilità sociale europea»Quaderni di Sociologia [Online], 59 | 2012, online dal 30 novembre 2015, consultato il 18 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/qds/573; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.573

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Autore

Spinella Dell’Avanzato

Università di Siena

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