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parte I. Il modello sociale europeo come progetto di incivilimento

A metà del guado

Immigrazione e welfare in Italia
Immigration and welfare state in Italy
Stefano Becucci
p. 43-54

Abstract

Despite Italy became an immigration country almost 30 years ago, public debate and Italian politics have not realized yet that immigration is a structural phenomenon which is destined to last and accompany society in the future. This paper focuses on welfare and immigration and is divided into three sections. The first resumes the main characteristics of laws concerning the entry and permanency of foreign migrants in Italy. The second takes specifically into consideration migrants and the Italian welfare system, and the third provides some recommendations to policy makers aimed at guaranteeing a better integration of foreign migrants into the host society.

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Testo integrale

I diritti conferiscono dignità agli immigrati
e rappresentano una tutela contro il razzismo.
Giovanna Zincone (1994)

  • 1 Il calcolo effettuato dal Dossier Statistico della Caritas è frutto di una stima che tiene conto de (...)

1Gli stranieri regolarmente presenti in Italia alla fine del 2010 (inclusi i cittadini appartenenti all’Unione Europea) erano circa 5 milioni, corrispondenti al 8% della popolazione totale (Caritas/Migrantes, 2011)1. Ad essi, occorre aggiungere quasi un milione di minori nati o arrivati in giovane età in Italia e, infine, una quota di migranti illegali che, secondo le stime più accreditate redatte annualmente dall’Ismu, viene quantificata all’inizio del 2011 nell’ordine di 400.000 persone (Ismu, 2011).

2Nel corso degli ultimi venti anni, la presenza di stranieri in Italia è aumentata in modo considerevole: mentre nel 1992 essi erano poco più di 900.000, oggi sono cresciuti di 6 volte, contribuendo per l’11% al Pil (Zincone, 1994; Caritas/Migrantes, 2010). In più, secondo il recente rapporto dell’Istat «Il futuro demografico del paese», gli stranieri residenti in Italia nel 2065 saranno circa 14 milioni, corrispondenti al 23% dell’intera popolazione, a cui potrebbe aggiungersi, stante l’attuale normativa sull’acquisizione della cittadinanza, un numero di nuovi cittadini oscillante fra i 5,6 e i 9,8 milioni, con uno scenario «centrale» pari a 7,6 milioni. Solo grazie all’apporto degli stranieri, sarà possibile mantenere invariata l’attuale popolazione, stimata nel 2065 in 61,3 milioni (Istat, 2011).

3Delineato sinteticamente il quadro della presenza di stranieri in Italia e lo scenario che prevedibilmente si profila nei prossimi decenni, queste note si articolano in tre parti. Nella prima riassumiamo i tratti salienti delle normative che si sono andate sommando in questi ultimi quindici anni sull’ingresso e permanenza dei migranti in Italia. Nella seconda prendiamo in esame il sistema di welfare in relazione all’immigrazione, mentre nella parte conclusiva vengono avanzate alcune raccomandazioni che potrebbero essere tenute in considerazione dai decisori politici, al fine di garantire ai migranti un processo più agevole di integrazione nella società italiana.

1. Il quadro giuridico sull’ingresso e permanenza degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea

4La prima normativa organica che disciplina la presenza di migranti sul territorio italiano è, come noto, la legge 40/1998, successivamente trasformata in Testo unico (d.lgs 286/98). Essa si basava su tre principali direttrici: programmazione degli ingressi dei migranti, contrasto all’immigrazione irregolare e predisposizione di politiche di integrazione. I successivi interventi legislativi, la l. 189/2002, approvata dalla nuova maggioranza di Centro-destra, e il «Pacchetto sicurezza» promosso dal Ministro dell’Interno Roberto Maroni nel 2008-09, introducono sensibili modificazioni sull’ingresso e sulla permanenza in Italia di cittadini non appartenenti all’Unione Europea.

5Con l’abolizione del sistema dello «sponsor» e le restrizioni al ricongiungimento familiare (da ora in poi possibile nella sostanza per i soli figli minorenni e il coniuge), la l. 189/2002 riduce i canali legali d’ingresso e nel contempo inasprisce le sanzioni per coloro che entrano illegalmente in Italia. Mentre la precedente normativa riconosceva, per la prima volta, l’apporto dei lavoratori stranieri all’economia nazionale istituendo il sistema annuale delle quote, con la nuova disciplina le quote possono essere promulgate solo nel caso in cui non vi siano cittadini italiani disposti a soddisfare le richieste del mercato del lavoro. In linea con il nuovo orientamento, da un lato, viene stabilito un canale d’ingresso privilegiato per gli «stranieri» che possono vantare una seppur lontana discendenza con la popolazione italiana e, dall’altro, viene fortemente irrigidito il legame fra soggiorno e contratto di lavoro.

6La presenza dei migranti in Italia non si configura più come un iniziale percorso verso l’integrazione, quanto piuttosto come un apporto strettamente funzionale alle richieste di forza lavoro delle imprese e delle famiglie autoctone. Il ricorso alla denominazione «contratto di soggiorno» per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro rimanda ad una concezione privatistica e provvisoria della relazione fra società ospitante e immigrato, condizionando la sua permanenza in Italia alla possibilità di svolgere un lavoro regolare. Se in precedenza il permesso per lavoro poteva essere esteso, in caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino a quattro anni, con la nuova normativa è concesso per un periodo non superiore a due, mentre nel caso di lavoro a tempo determinato, il visto d’ingresso corrisponde alla durata del contratto di lavoro o al massimo ad un anno. Nel caso in cui il migrante perda il lavoro, ha sei mesi di tempo per trovarne un altro (un anno nella precedente legge), pena la sua espulsione come irregolare.

  • 2 A tale ingiusta discriminazione ha posto rimedio la Consulta, stabilendo che la condizione di cland (...)
  • 3 Dopo vivaci poteste da parte delle associazioni dei medici e degli insegnanti, il Governo eliminò l (...)
  • 4 Prima dell’introduzione di queste norme, l’assenza di una dimora fissa non poteva essere un ostacol (...)

7Ma i cambiamenti peggiorativi per gli immigrati vengono approvati dall’ultima maggioranza di Centro-destra (2008-11). Nel maggio del 2008, il Governo approva una corposa serie di provvedimenti, facenti parte del cosiddetto «Pacchetto sicurezza». In particolare, la legge l. 125/2008 stabilisce un’aggravante di pena per i cittadini stranieri irregolari: a parità di delitto commesso, l’irregolare verrà punito con una pena aumentata di un terzo, venendo così a sanzionare non tanto i comportamenti di rilevanza penale quanto la condizione del soggetto in quanto illegale2. Vengono inoltre stabilite norme più restrittive alla circolazione dei richiedenti asilo, l’obbligo di mostrare il permesso di soggiorno per l’accesso ai servizi pubblici e per contrarre matrimonio, il trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (ex Cpta) fino a 180 giorni (periodo ulteriormente prolungato fino a 18 mesi con la ricezione, attraverso la l. 129/2011, della Direttiva europea 115/2008), la qualificazione del reato di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale3. Infine, sulla base dei decreti attuativi della l. 125/2008, vengono attribuiti ai sindaci nuovi poteri, più ampi e discrezionali, in tema di sicurezza pubblica e «decoro urbano», in virtù dei quali i primi cittadini possono negare la residenza agli immigrati in possesso del permesso di soggiorno4.

8Le nuove norme, stabilendo un confine normativo via via più rigido fra regolari e irregolari, hanno accentuato la condizione di precarietà dei migranti regolari e reso più arduo il loro percorso d’integrazione. Tale orientamento potrebbe avere una sua ratio nell’incentivare le migrazioni regolari rispetto a quelle irregolari, se tutto ciò fosse accompagnato da politiche di reclutamento nei paesi di origine e di integrazione degne di questo nome. Ancor più, se la distinzione stabilita de iure fra regolari e irregolari trovasse una corrispondenza nella gestione politica dell’immigrazione che sinora ha interessato l’Italia.

  • 5 Da vari anni ormai, e comunque fino all’ultimo Governo Berlusconi, è risaputo tra gli addetti ai la (...)

9A questo proposito, vale la pena ricordare che questo è un paese nel quale, dal 1980 al 2002, sono state approvate ben sei sanatorie che hanno interessato circa 1,6 milioni di persone, mentre negli anni successivi sono state promulgate sanatorie mascherate che hanno regolarizzato ex post coloro che potevano dimostrare di avere un contratto di lavoro, l’ultima delle quali è avvenuta nel 2009 permettendo la legalizzazione di 300.000 «colf e badanti» (Caritas, 2004; 2010). Pur in assenza di statistiche in grado di darne conto in modo preciso, c’è da aspettarsi che una quota non irrilevante dei cinque milioni di immigrati regolari presenti in Italia sia stata costituita nel recente passato da illegali5. In modo analogo, che nel corso degli ultimi decenni vi sia stato (e possa esservi in futuro) un continuo travaso di posizioni dalla condizione d’illegalità a quella legale ed eventualmente, per una parte di stranieri regolari, una ricaduta nell’irregolarità, oggi più probabile che in passato a causa dell’attuale crisi economica. Ovviamente tutto ciò, come vedremo nel prossimo paragrafo, ha significative conseguenze sulla titolarità o meno di accedere ai servizi di welfare.

2. Le forme di discriminazione dei migranti nell’accesso al welfare

  • 6 L’Italia è l’unico, tra i paesi avanzati, a non prevedere un sostegno economico per chi si trova so (...)

10Nel suo insieme, il sistema di welfare denota un’impostazione frammentata, frutto di interventi legislativi che si sono andati sovrapponendo negli anni, come anche un generale orientamento categoriale e lavoristico, volto a fornire protezione (ad eccezione dei servizi sanitari) a coloro che, fino a poco tempo prima, hanno avuto la possibilità di lavorare in modo continuativo (Brandolini, 2008; Treu, 2008). In tal senso, esso privilegia gli ex-lavoratori stabili, senza prevedere adeguate tutele per coloro che hanno alle spalle un passato professionale intermittente e discontinuo6. In più, le forme di protezione sociale presentano una spiccata articolazione territoriale, con una suddivisione di competenze istituzionali che dal centro vengono delegate alle regioni e alle autonomie locali. Competenze che, dal 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione si sono accentuate, attribuendo alle regioni autonomia decisionale in materia di politiche sociali. Riflesso di un paese storicamente contraddistinto da marcate differenze socio-economiche, l’articolazione su base locale si traduce in sensibili disparità in quanto ad efficienza ed efficacia degli enti istituzionali preposti alla fornitura dei servizi sociali. E ciò vale, in senso generale, sia per gli italiani che per gli stranieri che si rivolgono ai servizi locali di welfare.

11Pur con i limiti appena enunciati, il sistema di protezione sociale ha nel suo insieme un orientamento universalistico, nel senso che non stabilisce un confine preciso in base alla diversa condizione giuridica degli italiani e degli stranieri. Sotto il profilo formale, come recita l’art. 41 del Testo unico (d. lgs 286/1998): «gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale». Semmai, il principale problema per gli immigrati consiste, come vedremo, nello scarto esistente fra condizioni formali e condizioni effettive di accesso ai servizi sociali (Bonifazi, 2008).

12Intanto, una prima distinzione di rilievo si ha fra stranieri detentori di permesso di soggiorno valido almeno un anno e titolari di carta di soggiorno (corrispondenti questi ultimi a circa un milione) (Stuppini, 2011). Per esempio, i titolari di carta di soggiorno hanno accesso alla pensione d’invalidità mentre i secondi, di norma, ne sono esclusi. Infine, vi sono gli irregolari, al di fuori di qualsiasi forma di protezione sociale ad eccezione delle cure sanitarie urgenti fornite attraverso il sistema dei pronto-soccorsi.

13Inoltre, l’ultimo Governo Berlusconi ha approvato una serie di provvedimenti che introducono precisi criteri restrittivi per gli stranieri che intendono accedere al welfare. Nella legge finanziaria del 2009, viene stabilito che gli immigrati possono usufruire di aiuti economici solo se risiedono legalmente in Italia da almeno 10 anni e hanno accesso al «Fondo nazionale per il sostegno all’affitto» e al «Piano casa di edilizia residenziale pubblica» solo se residenti in Italia da 10 anni (o almeno da 5 nel territorio regionale). A questo proposito, si rilevano alcune significative differenze fra regioni governate da maggioranze politiche di Centro-destra e Centro-sinistra. In Lombardia e in Veneto, le leggi che disciplinano l’accesso degli stranieri all’edilizia residenziale pubblica si attengono strettamente alla legge nazionale, mentre regioni come la Toscana e l’Emilia Romagna adottano un criterio meno rigido, chiedendo come requisito di base la residenza in un comune della regione da almeno due anni.

14L’introduzione di provvedimenti tesi a limitare l’accesso al welfare per gli immigrati è stata inizialmente promossa, in questi ultimi anni, da una serie di amministrazioni comunali, in particolar modo quelle governate dai sindaci leghisti del Nord-Est. Da vari anni, infatti, si assiste a campagne mediatico-politiche di esponenti di rilievo del Centro-destra tese a raffigurare l’immigrazione come un problema di ordine pubblico, secondo il consueto schema della «tautologia della paura» (Dal Lago, 1999). Tali orientamenti troveranno riscontro in una serie di delibere e ordinanze comunali volte a discriminare gli immigrati rispetto agli italiani nell’accesso ai servizi sociali. Decisioni discriminatorie assunte a livello locale che, nel passaggio dal secondo Governo Prodi al Governo Berlusconi, avranno in gran parte riconoscimento normativo su scala nazionale.

15A titolo esemplificativo, qui di seguito riportiamo una breve e non esaustiva rassegna dei principali episodi divenuti di dominio pubblico, molti dei quali hanno dato origine a pronunciamenti della magistratura, che ha ripristinato i diritti lesi degli immigrati. Il Tribunale Amministrativo della Lombardia annulla nel febbraio del 2005 un bando di gara per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del comune di Chiari (BS) perché la giunta locale aveva interpretato in maniera cumulativa e non alternativa i criteri in base ai quali un cittadino non comunitario può accedere a tali benefici: l’esistenza di accordi di reciprocità fra l’Italia e lo Stato cui appartiene lo straniero richiedente o, in alternativa, il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

16La Corte Costituzionale, con sent. n. 324 del 3 ottobre 2006, riconosce ad un cittadino non comunitario l’erogazione della pensione d’invalidità, percepita dal 1998 al 2001 e successivamente interrotta dall’Inps perché il beneficiario nel frattempo non aveva ottenuto la carta di soggiorno. In accordo con l’art. 38 della Costituzione, che garantisce una tutela a coloro che sono sprovvisti di reddito e menomati nelle loro funzioni, la decisione della Consulta pone rimedio ad una contraddizione interna al sistema di concessione della pensione d’invalidità. Poiché questa è collegata al possesso della carta di soggiorno, il richiedente, proprio a causa del suo stato, non avrebbe potuto soddisfare i criteri di redditi necessari ad ottenere lo status di lungo soggiornante, rimanendo così privo di qualsiasi tutela (la stessa decisione viene adottata dal Tribunale di Trento nel novembre 2004 e dal Tribunale di Monza nel marzo del 2005 su richiesta di immigrati nella medesima situazione).

17Il comune di Milano, governato dal sindaco Letizia Moratti, approva nel dicembre 2007 un’ordinanza in base alla quale viene negato il diritto di iscrizione alle scuole dell’infanzia per i figli di genitori stranieri privi del permesso di soggiorno. L’impugnazione del provvedimento da parte di una signora del Marocco, alla quale era stata negata l’iscrizione del proprio figlio a scuola, sfocia nella decisione del giudice competente che annulla l’ordinanza comunale (Cospe, 2008).

  • 7 Immigrazione. A mezzogiorno hanno firmato 43 sindaci leghisti, «Agi News on», 8 dicembre 2007 (http (...)

18Nel pieno della sindrome securitaria contro i rom e i rumeni a seguito dell’omicidio della sig.ra Reggiani avvenuto a Roma, il sindaco leghista di Cittadella, un comune in provincia di Padova, emana un’ordinanza che subordina la concessione della residenza a coloro che possono dimostrare di avere un reddito da fonti lecite superiore a 5.000 euro, un’assicurazione sanitaria e un’abitazione «decorosa». Nel mese successivo, dicembre 2007, 43 sindaci leghisti della provincia di Bergamo firmano nello stesso momento un’ordinanza «anti-poveri» sul modello del comune di Cittadella e una contro i matrimoni con stranieri privi del permesso di soggiorno, sull’esempio, questa volta, di Caravaggio, sempre un comune della bergamasca7.

19Il Tar della Lombardia annulla alla fine del 2008 un’ordinanza «anti-poveri» in 8 comuni della regione perché basata su «sospetti intenti discriminatori». Nel luglio 2008 la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della Finanziaria del 2001, laddove viene esclusa l’indennità di accompagnamento per quegli stranieri non in possesso dei requisiti di reddito idonei all’ottenimento della carta di soggiorno. Ed ancora, il tribunale di Brescia dispone nel febbraio 2009 che il comune di Brescia estenda a tutte le famiglie con figli a carico il contributo di 1.000 euro, inizialmente stabilito dall’amministrazione cittadina solo per i figli con almeno un genitore di nazionalità italiana (Cospe, 2009).

20Infine, la Corte Costituzionale rigetta il ricorso di presunta illegittimità avanzato dal Governo Berlusconi contro la legge regionale della Toscana sull’immigrazione (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), approvata il 9 giugno 2009. Tra i molti rilievi avanzati dal Governo e giudicati infondati dalla Consulta, il più significativo riguarda le forme di assistenza nei confronti degli immigrati irregolari. Come recita la legge regionale, essa prevede che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio-assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali».

21Su questa norma regionale, la Consulta si è espressa in modo preciso, dichiarando che «lo straniero è […] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona [sent. n. 148 del 2008]», precisando che esiste «un nucleo irriducibile di diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto» (sent. 269 del 22 luglio 2010, 357).

Conclusioni

22Nel 2007 il gettito contributivo e fiscale dei lavoratori stranieri presenti in Italia ammontava a 10,3 miliardi, a fronte di un costo in termini di welfare di 9,38. Nel 2008, il totale delle entrate (contributi previdenziali, gettito Irpef e Iva) dei lavoratori stranieri corrispondeva a 10,8 miliardi, mentre le uscite relative al sistema di welfare (includendo peraltro anche le spese sostenute dal Ministero di Giustizia per i tribunali e le carceri e del Ministero dell’Interno per i centri di espulsione e di accoglienza) era di 9,9 miliardi (Caritas, 2010).

23Per una serie di motivi, tra i quali la diversa configurazione anagrafica della popolazione straniera rispetto a quella autoctona, l’apporto degli immigrati al bilancio pubblico supera i costi derivanti dal loro ricorso al sistema di welfare. Come d’altronde si poteva prevedere, non è la popolazione autoctona che sopperisce al costo degli immigrati, semmai sono questi ultimi che si mantengono da soli, rappresentando un surplus economico per le casse dello Stato. Eppure il dibattito pubblico su questi temi ruota ancora attorno alla «grande domanda» se l’immigrazione debba essere considerata una risorsa oppure un problema per la società ospitante, manifestando implicitamente un ritardo cognitivo e culturale nel modo di considerare l’immigrazione. Analogo ritardo traspare nel momento in cui viene detto – come chi scrive ha avuto più volte occasione di ascoltare in incontri pubblici – che «il paese non è pronto» perché è divenuto troppo in fretta e tutto in una volta luogo di immigrazione, omettendo di ricordare che questo «passaggio» risale a circa trenta anni fa, ovvero ad un arco temporale che di solito si fa corrispondere ad un’intera generazione.

  • 9 Gli scontri di Via Padova fra forze dell’ordine e giovani nordafricani avvengono a seguito dell’ucc (...)

24In realtà, ciò che è mancato in quest’ultimo decennio è stato un indirizzo politico coerente col considerare l’immigrazione un fenomeno strutturale, che influenzerà sempre più la società ospitante. Dai primi anni del duemila con i Governi di Centro-destra (a parte la parentesi biennale del secondo Governo Prodi che aveva annunciato di modificare sia la «Bossi-Fini» che la legge sulla cittadinanza), l’approccio politico nel gestire l’immigrazione è stato prevalentemente improntato al modello del Gasterbeiter, ovvero ad una concezione secondo la quale gli immigrati non avrebbero dovuto risiedere stabilmente in Italia. L’ultimo provvedimento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Berlusconi, denominato «Piano per l’integrazione nella sicurezza, identità e incontro» esprime tutti i limiti che hanno contraddistinto l’operato di quel Governo sull’immigrazione. Annunciato alla stampa nel dicembre 2009, di nuovo il 15 febbraio 2010 (all’indomani degli scontri di Via Padova a Milano)9, il 10 giugno 2010 viene inserito nel sito del Ministero.

25Il documento prende le distanze dalle politiche migratorie incentrate sia sull’assimilazionismo che sul multiculturalismo, ribadendo che l’integrazione si deve realizzare nel rispetto dei valori e della cultura italiani. Afferma inoltre che ci troviamo di fronte a flussi migratori «maggiormente rotatori e con periodi di migrazioni tendenzialmente contratti» (Ministro del Lavoro, 2010, 8). E questo perché, «la crescita di quelli che sono oggi paesi in via di sviluppo richiamerà in patria i migranti con possibilità di vita ed investimento oggi impossibili. La sfida che ci attende è dunque di costruire un sistema nel quale percorsi di inclusione nella nostra società e di rientro nel paese di origine si consolidino di pari passo. A capo quanto riportato sottolinea come la gestione del fenomeno si componga di tre principali ambiti di azione: gli aiuti diretti allo sviluppo dei paesi di origine, la regolamentazione dei flussi di ingresso e le politiche di integrazione sul territorio» (ibidem). In tal senso viene riproposto, coerentemente con l’impostazione generale della «Bossi-Fini» del 2002, una concezione dell’immigrazione intesa come un contributo funzionale e temporaneo alle necessità della società italiana.

26In aggiunta, il Piano prevede percorsi di integrazione che si dovrebbero articolare lungo cinque principali dimensioni: apprendimento della lingua e dei valori italiani; lavoro regolare e programmazione dei flussi; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali, incluso «il riconoscimento dei diritti di cittadinanza sociale» ammettendo che, «in questi anni il riconoscimento giuridico del diritto all’assistenza sanitaria per i cittadini immigrati non è stato sufficiente a garantire l’accesso ai servizi sanitari, socio sanitari e assistenziali» (ivi, 19); minori e seconde generazioni, per i quali occorre prevedere «percorsi di integrazione effettiva e piena» (ibidem). Per garantire reali percorsi di integrazione per gli immigrati e il loro accesso al welfare, viene prevista la presenza su scala nazionale di nuovi mediatori culturali e di altri tipi di servizi.

  • 10 Il permesso a punti approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi prevede che ogni im (...)

27Tuttavia, come spesso è avvenuto in Italia in questi anni a proposito dell’immigrazione, si fa riferimento ad una logica basata su «due pesi e due misure»: da un lato la fermezza e il rigore entrano immediatamente in vigore, mentre le politiche che dovrebbero garantire i «diritti» passano in secondo piano. I «doveri» cui si deve attenere uno straniero, come il permesso a punti, il superamento del test di lingua e l’aumento fino a 200 euro per il rinnovo del permesso di soggiorno divengono operativi, ma non gli elementi migliorativi enunciati nelle nuove norme: il Piano, sprovvisto di finanziamenti, rimane infatti lettera morta (Caritas, 2010)10.

28In conclusione, servirebbe innanzitutto rivedere l’impianto complessivo della l. 189/2002, ripristinando i principi generali cui faceva riferimento la precedente legge 40/98. In via urgente, bisognerebbe cambiare quella parte della l. 189/2002 che prevede sei mesi di tempo dal momento in cui l’immigrato perde il lavoro a quando ne debba trovare uno nuovo per non cadere nell’illegalità. Per gli effetti dell’attuale crisi economica, sei mesi sono veramente pochi per disporre di un nuovo lavoro.

  • 11 È da ricordare che, secondo un sondaggio effettuato nel novembre 2010 da Unicef Italia ad un campio (...)

29Sul piano nazionale, dovrebbe essere rivista la legge sulla cittadinanza che, per il suo attuale impianto, corrisponde più a un paese di emigranti che a un contesto di immigrazione quale è l’Italia da almeno tre decenni. In più, non si vede perché, come stabilisce la l. 91 del 1992, un lontano discendente di origine italiana, che è sempre vissuto all’estero ed ha casomai interrotto qualsiasi rapporto con l’Italia, possa acquisire la cittadinanza italiana mentre il figlio di un immigrato nato sul territorio italiano ne sia escluso, a meno che entro un anno dal compimento della maggiore età non ne faccia domanda (Zincone, 2006)11.

30Inoltre, gli stranieri non comunitari dovrebbero avere accesso, dopo un congruo periodo di regolare presenza in Italia, alle elezioni politiche locali, come peraltro avviene, seppur in base a modalità e condizioni diverse, nella gran parte dei paesi dell’Unione Europea. Tra i ventisette paesi, solo un terzo di essi (Germania, Austria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Romania), non prevede alcun tipo di elettorato (attivo o passivo) per gli stranieri non comunitari presenti sul loro territorio (Caritas/Migrantes, 2008). Tale opportunità permetterebbe di aprire quegli spazi di partecipazione politica che attualmente sono preclusi a tutti coloro che non hanno la cittadinanza italiana. Sotto questo profilo, i diritti sociali di cui oggi godono gli immigrati possono rivelarsi incerti e aleatori se non vengono adeguatamente tutelati dall’esercizio dei diritti politici da parte dei diretti interessati (Zincone, 1994; Ambrosini, 2005). Il Pacchetto sicurezza, attribuendo nuovi poteri ai sindaci di concedere o meno la residenza a chi ne fa richiesta, testimonia l’intrinseca debolezza dei diritti sociali per gli immigrati.

31Infine, pur in tempi di acuta crisi economica e manovre finanziarie di riduzione del deficit pubblico, il modo più realistico di avere risorse a disposizione può essere quello di spostare una parte consistente della spesa attualmente destinata al contrasto dell’immigrazione illegale verso le politiche di integrazione (Bonifazi, 2008). A quanto sembra, non sono disponibili dati recenti sull’ammontare di risorse impiegate dal Ministero dell’Interno sotto le voci «politiche di integrazione e «politiche di contrasto all’immigrazione illegale», presumibilmente perché lo stesso Ministero non fornisce da anni queste informazioni alla magistratura contabile. Gli ultimi rapporti della Corte dei Conti si riferiscono al periodo 2002-2004, dai quali risulta che, nel 2002, sono stati spesi 63,4 milioni di euro per le politiche di sostegno e 65,4 per il contrasto; nel 2003, 38,6 per il sostegno e 164,7 per le attività di contrasto e nel 2004, 29 milioni per la prima voce e 115,4 per la seconda (Corte di Conti, 2003; 2004; 2005). Per tutto ciò che abbiamo detto sinora, la sottovalutazione dell’immigrazione da parte dei decisori politici è, come ricorda Corrado Bonifazi, «un lusso che il paese oggi non si può più permettere» (2008, 238).

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Note

1 Il calcolo effettuato dal Dossier Statistico della Caritas è frutto di una stima che tiene conto dei permessi di soggiorno scaduti e non rinnovati e del numero di stranieri non ancora registrati dalle anagrafi comunali al momento della rilevazione ad opera dell’Istat.

2 A tale ingiusta discriminazione ha posto rimedio la Consulta, stabilendo che la condizione di clandestinità non può costituire aggravante di pena (Polchi V., Immigrati, la Consulta boccia l’aggravante della clandestinità, «la Repubblica», 11 giugno 2010).

3 Dopo vivaci poteste da parte delle associazioni dei medici e degli insegnanti, il Governo eliminò l’obbligo per l’immigrato di mostrare il permesso di soggiorno per le prestazioni sanitarie urgenti e l’accesso dei minori alla scuola dell’obbligo.

4 Prima dell’introduzione di queste norme, l’assenza di una dimora fissa non poteva essere un ostacolo per attribuire la residenza al richiedente. Dato che per usufruire dei servizi di welfare è necessario disporre della residenza, la discrezionalità attualmente esistente a disposizione dei sindaci nel concederla influisce direttamente sull’accesso al welfare.

5 Da vari anni ormai, e comunque fino all’ultimo Governo Berlusconi, è risaputo tra gli addetti ai lavori che il Ministero dell’Interno è fortemente restio nel rendere pubbliche le statistiche relative agli immigrati irregolari. A partire dal 2002, il Ministero ha tolto dal proprio sito i dati sul numero di stranieri rintracciati in posizione di irregolarità. Da allora non sono stati più inseriti, inclusa la parentesi temporale del secondo Governo Prodi dal 2006 al 2008 (cfr. Sciortino, 2006).

6 L’Italia è l’unico, tra i paesi avanzati, a non prevedere un sostegno economico per chi si trova sotto la soglia di povertà. L’iniziale sperimentazione di un «reddito minimo di inserimento» avviata nel secondo Governo Prodi è stata abbandonata dal successivo Governo Berlusconi (Ranci Ortigosa, 2008).

7 Immigrazione. A mezzogiorno hanno firmato 43 sindaci leghisti, «Agi News on», 8 dicembre 2007 (http://www.agi.it); Sicurezza, una selva di ordinanze. La mappa paese per paese, «L’Eco di Bergamo.it», 6 dicembre 2009 (http://www.ecodibergamo.it).

8 Cazzola alla Camera fa lezione di buona immigrazione, 9 aprile 2010 (http://www.libertiamo.it).

9 Gli scontri di Via Padova fra forze dell’ordine e giovani nordafricani avvengono a seguito dell’uccisione di un ragazzo egiziano da parte di un coetaneo sudamericano. I giorni seguenti il Sindaco Moratti ottiene dal Governo l’arrivo di nuovi poliziotti in città per tutelare l’ordine pubblico, mentre alcuni esponenti di rilievo della Lega Nord nella città meneghina si spingono a chiedere «rastrellamenti casa per casa» al fine di individuare ed espellere gli immigrati illegali (De Riccardis S., Gallione A., Raid di via Padova, la destra accusa. Il PD Bersani: «Basta, affrontino l’emergenza», 14 febbraio 2010, http://milano.repubblica.it).

10 Il permesso a punti approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi prevede che ogni immigrato entri in Italia con un punteggio standard di 16 punti e che durante la sua permanenza dovrà incrementare fino a 30, dimostrando di conoscere la lingua italiana e altre requisiti di base, come ad esempio garantire ai propri figli l’istruzione. A seconda di come si comporterà, il suo punteggio potrà essere aumentato o azzerato, prospettandosi l’eventualità, in quest’ultimo caso, di essere espulso (Immigrati/Ok del CdM al permesso a punti, 21 maggio 2010, http://www.affaritaliani.it/cronache/immigrati_ok_cdm_alpermessopunti210510.html).

11 È da ricordare che, secondo un sondaggio effettuato nel novembre 2010 da Unicef Italia ad un campione di giovani figli di stranieri nati in Italia, ben il 68% di essi non sapeva che la condizione per ottenere la cittadinanza italiana è richiederla entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (http://unicef.it).

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Stefano Becucci, «A metà del guado»Quaderni di Sociologia, 59 | 2012, 43-54.

Notizia bibliografica digitale

Stefano Becucci, «A metà del guado»Quaderni di Sociologia [Online], 59 | 2012, online dal 30 novembre 2015, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/qds/560; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.560

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Autore

Stefano Becucci

Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia - Università di Firenze

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