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note critiche

La dimensione culturale del diritto

Roberta Iannone
p. 187-190

Testo integrale

1Nella storia, la natura umana è apparsa costantemente come un testo da decifrare. A partire dall’interpretazione platonica della massima socratica Conosci te stesso, ciò è accaduto con l’ausilio di caratteri molto più grandi e leggibili di quelli che avrebbe assicurato una dimensione puramente personale dello studio sull’uomo. Nel tempo, le scienze hanno cioè maturato la consapevolezza che il metodo per studiare l’uomo può anche essere soggettivo, vale a dire non universalmente valido, e non per questo doversi esaurire nei singoli individui, e che il soggetto da conoscere non è solo la coscienza individuale ma anche il soggetto universale. Ma soprattutto, a maturare è stata la constatazione che quale soggetto universale, l’uomo può essere colto non soltanto nei principi intrinseci di cui si compone o negli istinti e facoltà innate che ne costituiscono metafisicamente l’essenza, in breve, nella sua realtà fisica o metafisica, quanto nel sistema di attività umana e nelle opere in cui questa si concretizza.

2Al di là dell’importanza oggettiva dell’introspezione psicologica, dell’osservazione biologica o della stessa descrittività della ricerca sociale e storica, una conoscenza dell’uomo in termini di cultura è dunque essenziale perché l’arte, il mito, la religione, il linguaggio e, soprattutto, il diritto, ricevano la sistemazione che spetta loro: quella di sfere di realizzazione della stessa cultura di cui sono parte.

3Nel diritto, tale conoscenza può essere colta guardando alla natura e funzione delle norme giuridiche le quali, lungi dall’essere mere forme specifiche di mediazione simbolica o semplice strumento di comunicazione finalizzata all’ordine sociale, costituiscono la forma tipica dell’azione e uno dei principali fattori costitutivi del processo di costruzione della realtà stessa. Il diritto in altri termini è anche, e forse soprattutto, norma giuridica che riflette e produce cultura.

4Fondamentale per capire tale snodo concettuale il testo Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura (Carocci, Roma 2001) di Peter Häberle. Tendenzialmente, le costituzioni moderne, quali momenti essenziali della riflessione giuridica di un paese, vengono, di volta in volta, dalla stessa identificate e circoscritte in «compendi» di regole, nelle estreme fonti del diritto nazionale, negli oggetti privilegiati dell’ingegneria costituzionale e, in taluni casi, nei prodotti di decisioni politiche e nei percorsi di scelte economiche.

5Sorprende, dunque, che provenga proprio da un giurista, Peter Häberle, l’attenzione nel cogliere tutto ciò che esiste dietro, prima ed oltre un qualsiasi testo costituzionale e le sue più compiute prescrizioni normative; nel comprendere che, mera dimensione giuridica della costituzione propriamente intesa più che costituzione esso stesso, il testo costituzionale non esaurisce la realtà, ben più complessa, cui si riferisce; e soprattutto, nel ritenere che è nella cultura che dobbiamo cercare di cogliere l’essenza e la dimensione principale di qualsiasi costituzione, perché è qui che essa nasce, qui che trova continue possibilità di affermazione ed espressione.

6In questo suo ultimo scritto, tali motivi di riflessione trovano ampia sistemazione concettuale ed approfondimento. «Per costituzione», ci dice l’autore, «non si deve intendere soltanto un testo giuridico… La costituzione esprime anche una condizione di sviluppo culturale di un popolo, serve da strumento all’autorappresentazione culturale, da specchio del suo patrimonio culturale e da fondamento delle sue speranze» (p. 33). Nessuna riflessione sulle costituzioni può, dunque, dirsi completa, né fondata su solide basi, se non teniamo presente che esse sono «per forma e sostanza espressione e medium di cultura, cornice per la riproduzione e ricezione di cultura, memoria culturale di informazioni, esperienze vissute, saggezze tramandate» (p. 33).

7Ma a quale tipo di cultura l’autore intende fare riferimento? Nel suo rapporto con lo Stato, la cultura, intesa in senso ampio, presenta almeno tre aspetti fondamentali: quello tradizionale, che ci dice che cosa è Stato, quello innovativo, che la fa coincidere con lo sviluppo ulteriore dello Stato, e quello pluralistico, che la rende patrimonio articolato ed eterogeneo di una comunità politica. Ed è proprio a questo senso così ampio che dobbiamo attingere, perché è qui che ritroviamo il contesto di tutte le carte giuridiche e di tutte le funzioni, di rilievo normativo, di uno Stato Costituzionale. La scienza del diritto pubblico, di contro, prende di regola le mosse da un concetto di cultura in senso stretto, facendola coincidere con quella sfera in cui lo Stato instaura un legame particolarmente forte con la formazione, la scienza e l’arte. A modificarsi è, inoltre, la direzione della riflessione che nella scienza del diritto pubblico parte dallo Stato per arrivare alla cultura, per conoscere qui un’inversione di tendenza, dalla cultura verso il diritto.

8In questo senso, esprimersi in termini di dottrina della costituzione come scienza della cultura, significa far vivere un rapporto tra cultura e diritto differente da quello che, tradizionalmente, risulta fissato dal diritto costituzionale della cultura. Mentre in questo caso, infatti, tra le norme e la cultura esiste una vera simbiosi perché il diritto costituzionale della cultura fa vivere la struttura pluralistica di una comunità politica «assoggettando a norme segmenti delle cose della cultura» (p. 28), nell’ambito di una dottrina della costituzione come scienza della cultura, tale rapporto si fa decisamente più mediato. Un esempio: lo Stato costituzionale democratico. Quale acquisizione culturale, esso è il risultato e la prestazione di «processi culturali». Di volta in volta, però, tale tipologia viene, non soltanto tramandata ma anche riappropriata da parte dei singoli popoli. Una dottrina della costituzione come scienza della cultura, non può non tener conto di questi due livelli: della tipologia e della sua concretizzazione; dello «spirito generale» dello Stato costituzionale e dello «spirito dei popoli» squisitamente particolare; dello stretto legame che li unisce ma anche della loro interazione.

9Ma lo Stato costituzionale ci richiama ad una scienza della cultura anche per altri motivi. Se è giusto, infatti, affermare che non c’è Stato costituzionale che possa pensare se stesso indipendentemente da un’immagine aperta ed inclusiva del mondo e dell’umanità, se il rapportarsi agli altri Stati, popoli e comunità, fa parte della stessa autocomprensione dello Stato costituzionale, al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che l’esistenza di tale idea e l’accertamento della sua necessità non equivalgono, sic et simpliciter, alla loro concretizzazione. Quest’ultima dipende fortemente da un «programma scientifico dato da un percorso di storia culturale. Termini come umanità e mondo possono essere afferrati soltanto dalle scienze della cultura» (p. 167) perché soltanto quest’ultime possono comprendere che:

  • «umanità» non è un concetto meramente quantitativo o un’entità speculativa; piuttosto, il concetto rinvia « a strutture e contenuti normativi, a valori fondamentali di uno Stato costituzionale come dignità umana e diritti fondamentali, alla pace mondiale, ad un minimo di moralità e umanità, giustizia e cultura» (170).

  • umanità costituisce una nozione complessa, ricca di potenziale semantico.

  • soltanto lavorando su di essa la scienza giuridica può fondare il cosmopolitismo concretamente, cioè al di là delle dichiarazioni, sia pur fondamentali, dei testi costituzionali.

10«Se vuole restare credibile, lo Stato costituzionale non può prescindere dal rappresentare anche all’esterno questi stessi valori che all’interno interpreta come elementi della propria identità ed autocomprensione. Nel mondo possono sempre riaffacciarsi Stati autoritari e totalitari… L’intento cosmopolitico di Kant», vale a dire l’umanitarismo cosmopolita della «umanità nella persona di ogni uomo», «è oggi in ogni caso una componente tanto del principio di speranza quanto del principio di responsabilità nello Stato costituzionale» (172).

11Dunque, non facili le implicazioni, o «conseguenze programmatiche» come le chiama l’autore, di una dottrina della costituzione come scienza della cultura. Esse vanno ben al di là del proposito, dichiarato esplicitamente, di integrare una molteplicità di singole scienze attorno ad un oggetto e compito comune, quali le scienze della società e delle norme o ciò che esse concepiscono, a detta dell’autore, in maniera eccessivamente separata, soprattutto quando trattano della costituzione. Né, tale approccio può dirsi riedizione, sotto altro titolo, di una scienza giuridica intesa come scienza sociale, dal momento che qui la dimensione culturale non è un mero aspetto, tra tanti, di una realtà essenzialmente economico-materiale ed empirica e perché « la dimensione sociale è certo un aspetto importante di quella culturale, così come anche di quella economica e politica: e tuttavia il culturale non si esaurisce in tali realia » (p. 76).

12Piuttosto, impostare la riflessione secondo la prospettiva che l’autore ci suggerisce in questo scritto, significa veder accrescere la consapevolezza della complessità dei compiti che ci aspettano. Significa tenere presente che la forza e la validità di una costituzione si indeboliscono solo apparentemente, essendo l’effetto più che di relativizzazione dell’ ambito di competenza della costituzione, di riconoscimento delle sue radici più profonde «che il positivismo non poteva vedere e che un ingenuo pensiero assiologico pensava di poter semplicemente «fotografare», o anche soltanto postulare» (p.78). Significa sapere che il lavoro del giurista, lungi dal risultare agevolato, si complica dal momento che questi vede accrescersi le proprie responsabilità, dovendo, ad un tempo, riconoscere i propri limiti e, valorizzando le scienze ausiliarie, vedere più lontano ed in profondità.

13Ma soprattutto significa, anche in relazione a quest’ultimo punto, cogliere un aspetto di fondamentale importanza: che l’interpretazione di qualsiasi testo costituzionale, quale interpretazione aperta, contribuisce a realizzare lo stesso carattere aperto della società da cui deriva perché gli interpreti della costituzione in senso ampio sono una fonte di innovazione la cui forza si proietta sul diritto costituzionale e da questo retroagisce in senso inverso. «Soltanto a partire dal pluralismo, cioè dalla pluralità delle idee e degli interessi, i contributi di molti possono tradursi in testi costituzionali in senso ampio. Soltanto a partire dal pluralismo può generarsi l’apertura a quelle interpretazioni alternative che consentono il graduale sviluppo della comunità politica» (p. 61).

14Certamente la Germania è il Paese in cui la prospettiva culturale si spiega più facilmente perché questo è il contesto in cui essa nasce e in cui la controversia sulla «giusta» concezione della costituzione è più accesa. In questo senso, il tipicamente tedesco «patriottismo della costituzione», per dirla con D. Sternberg, che considera la costituzione scritta un «libro di cultura», forse non è applicabile negli stessi termini ad altri Paesi. E in effetti, come nota l’autore, la Francia trova la propria identità nella Nazione e nella Repubblica, la Svizzera nel Giuramento di Rütli, cioè nel Federalismo e nella Democrazia della concordanza, la Spagna nella Monarchia e nelle Comunidades Autonomas: in sintesi, ogni Paese esprime peculiarità nazionali di produzione del diritto legate a fonti specifiche di identità e di identificazione anche non strettamente culturali.

15Eppure, al di là delle specificità nazionali di produzione del diritto e delle sue fonti, la concezione culturale può aiutarci a comprendere ciò che è comune a tutti i Paesi europei e che, per questo, li unisce. In questo senso, essa suggerisce riflessioni importanti per l’Europa e per il processo di costruzione europeo: sia perché è riconoscimento delle tante culture giuridiche che la compongono e delle loro somiglianze e diversità; sia perché è in grado di spingere l’attenzione verso un messaggio più generale di Europa culturale che è e deve essere qualcosa di più di una semplice «Europa dei consumatori e dei produttori» o di un mercato interno efficiente. «Il mercato, non è la misura di ogni cosa e scopo a se stesso. Anche se ogni tanto viene ipostatizzato in un essere sovrumano infallibile, simile alla volontà générale, in verità è pur sempre bisognoso della (giusta) visibile hand del diritto (E.-J. Mestmäcker) e, appunto, di un diritto costituzionale comune europeo che tuteli dignità umana, standard sociali minimi, condizioni ecologiche di quadro, disciplina della concorrenza, regole di buona fede ecc.» (p. 136). Un diritto costituzionale sovranazionale e positivo che, come sembrano esprimere già diversi articoli, il «rispetto di storia, cultura e tradizioni» (preambolo del Trattato di Maastricht), il «rispetto dell’ identità nazionale degli Stati membri» (art. F), «il retaggio culturale comune» (art. 128 tce), assecondi «l’accesso alle dimensioni culturali» e, «senza sovraccaricare in stile barocco il diritto positivo, rielaborando la coscienza dell’identità delle Nazioni e degli Stati membri, ne riveli il fondamento e la radice culturale» (p. 137).

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Roberta Iannone, «La dimensione culturale del diritto»Quaderni di Sociologia, 29 | 2002, 187-190.

Notizia bibliografica digitale

Roberta Iannone, «La dimensione culturale del diritto»Quaderni di Sociologia [Online], 29 | 2002, online dal 30 novembre 2015, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/qds/1297; DOI: https://doi.org/10.4000/qds.1297

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